L'intervenuta prescrizione del reato non incide sulla piena cognizione giudiziale della responsabilità dell'ente

19 Settembre 2022

Con la recente sentenza del 4.08.2022, n. 30685, la Corte di Cassazione ha ribadito l’orientamento consolidato, affermando che “in tema di responsabilità degli enti, in presenza di una declaratoria di prescrizione del reato presupposto, il giudice, ai sensi del D.Lgs. n. 231 del 2001, art. 8, comma 1, lett. b), deve procedere all'accertamento autonomo della responsabilità amministrativa della persona giuridica nel cui interesse e nel cui vantaggio l'illecito fu commesso che, però, non può prescindere da una verifica, quantomeno incidentale, della sussistenza del fatto di reato (Sez. 4, n. 22468 del 18/04/2018, Erocos S.r.l., Rv. 273399 - 01; Sez. 6, n. 21192 del 25/01/2013, Barla ed altri, Rv. 255369; Sentenza n. 28210 del 2020 del 18/09/2020, Formica Ambiente, non mass, Sentenza n. 28210 del 2020 del 18/09/2020, Fiorillo, non mass.)”.

In applicazione di tale principio di diritto veniva annullata la sentenza emessa da parte della Corte di appello di Perugia atteso che: “La Corte di appello di Perugia ha omesso l'accertamento incidentale dell'autonoma responsabilità dell'ente che presuppone l'accertamento incidentale della penale responsabilità dell'imputato, legale rappresentante dell'ente, cui è strettamente connessa la posizione della società ricorrente, limitandosi a rilevare unicamente il maturare dei termini di prescrizione del reato e l'insussistenza delle condizioni per la pronuncia di sentenza ex art. 129 c.p.p.

La Corte territoriale non ha fatto buon governo degli arresti consolidati sopra richiamati non potendosi dire soddisfatto l'onere di autonoma motivazione dalla mera presa d'atto dell'insussistenza ictu oculi di una causa di proscioglimento ex art. 129 c.p.p. oltretutto, quanto al caso concreto, il giudizio, pur effettuato con riguardo al profilo dell'insussistenza delle cause di proscioglimento, non sarebbe esportabile, ai fini che qui rilevano, poiché per fondare la responsabilità dell'ente occorre altresì la dimostrazione dell'interesse/vantaggio conseguito dall'ente in conseguenza del reato presupposto, che non è stato oggetto di indagine incidentale. L'intervenuta prescrizione del reato non incide sulla piena cognizione giudiziale della responsabilità dell'ente”.

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