La Cassazione sulla compatibilità tra il commissariamento della società e il patteggiamento

8 Novembre 2022

La Corte di Cassazione con la sentenza 40563 del 2022 ha affermato la compatibilità tra il commissariamento della società, disposto in sostituzione della sanzione accessoria dell’interdizione dall’esercizio dell’attività, e l’applicazione della pena su richiesta delle parti.

Nel caso di specie la società aveva concordato l’applicazione della sanzione pecuniaria di 70.000 euro e della sanzione accessoria dell’interdizione dall’esercizio dell’attività, la quale era stata sostituita dalla nomina di un commissario giudiziale ex art. 15 D.Lgs. 231/2001, ed era stata conseguentemente condannata al pagamento delle spese processuali.

La Corte di Cassazione era stata chiamata a valutare la legittimità o meno del pagamento delle spese processuali da parte della società alla luce di quanto disposto dal primo comma dell’art. 445 c.p.p.

In tale sede la Corte ha incidentalmente confermato la compatibilità tra il commissariamento dell’ente e il patteggiamento da parte dello stesso. La Corte ha prima di tutto richiamato il proprio costante orientamento secondo cui la nomina di un commissario giudiziale non è da considerarsi una sanzione amministrativa applicabile all’ente, ma una misura sostitutiva delle sanzioni interdittive che consente la prosecuzione dell’attività d’impresa, la quale in caso contrario subirebbe un arresto, il quale comporterebbe un grave danno per l’esistenza dell’ente e gravi pregiudizi per la forza lavoro (Cass. Pen., Sez. VI, n. 43108/2011).

La Corte, affermando in conclusione che la società è stata erroneamente condannata al pagamento delle spese processuali, è andata in via incidentale ed implicita ad affermare la legittimità del patteggiamento dell’ente nonostante fosse stato disposto il commissariamento dello stesso in sostituzione di una sanzione interdittiva.

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