"L'istituto dell'ammissione alla prova (art. 168-bis c.p.) non trova applicazione con riferimento agli enti di cui al D.lgs. n. 231 del 2001". Questo il principio di diritto pronunciato dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione che hanno risolto il contrasto creatosi in giurisprudenza di cui l’Osservatorio ha trattato. Non vi è quindi la possibilità per l’ente, imputato ai sensi del D.lgs. 231/2001, di usufruire del beneficio della sospensione del procedimento con messa alla prova.