In tema di reati ambientali commessi nell'interesse della società da parte dell'amministratore si è espressa la Corte di Cassazione, sezione seconda penale. E’ stato, nel dettaglio, confermato il sequestro preventivo delle quote sociali a fronte del fumus del reato ritenendo irrilevante il fatto che la responsabilità dell'ente non fosse ancora stata accertata. Ed infatti, è ammesso il sequestro preventivo delle quote della società quando “la condotta contestata al legale rappresentante e amministratore possa porsi a fondamento dell'illecito della società”. Quanto all'interesse o al vantaggio per l’ente, che soli giustificano la responsabilità ex D.lgs. 231/2001 si è chiarito che gli stessi sono evidenti in un reato finalizzato a conseguire indebiti ricavi con attività in tutto o in parte abusive o a risparmi di spesa. (Cassazione penale sez. II, 13.10.2022, n. 44372)