Il Tribunale di Torino si è pronunciato in materia di omesso versamento di ritenute dovute o certificate, a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 175 del 2022. Il legale rappresentante della società P.F. era imputato del reato di cui all’art. 10bis d.lgs. 74/2000, per non aver versato entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione annuale di sostituto di imposta MOD. 770/2018 (31 ottobre 2018), le ritenute dovute sulla base della dichiarazione, per un ammontare di € 159.913,20, somma superiore alla soglia di punibilità di € 150.000,00, prevista dalla medesima disposizione. Il Tribunale di Torino, alla luce della sentenza della Corte Costituzionale, è andato ad assolvere l’imputato per il reato a lui ascritto, perché il fatto non costituisce reato. L’art. 10bis, introdotto con a l.n. 311 del 2004, puniva chiunque non versasse entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione annuale di sostituto d’imposta le ritenute risultanti dalla certificazione rilasciata ai soggetti sostituiti, per un ammontare superiore a € 50.000,00. Alla luce di tale formulazione la Corte di Cassazione abbracciava due differenti interpretazioni. La prima riteneva sussistente il reato in questione anche nel caso in cui l’omesso versamento risultasse dalla sola dichiarazione di sostituto d’imposta, mentre la seconda riteneva necessaria la prova del rilascio delle certificazioni attestanti l’effettuazione delle ritenute ai sostituiti d’imposta. Il d.lgs. 158/2015 è andato successivamente a modificare l’art. 10bis, punendo chiunque non versasse entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione annuale di sostituto d’imposta le ritenute risultanti dalla certificazione rilasciata ai soggetti sostituiti o dalla stessa dichiarazione annuale di sostituto d’imposta, per un ammontare superiore a € 150.000,00. Tale formulazione è andata chiaramente ad ampliare il novero di condotte punibili, ritenendo sufficiente che l’omesso versamento delle ritenute d’imposta risultasse dalla dichiarazione di sostituto d’imposta. Tuttavia la Corte Costituzionale n. 175 del 2022 ha ritenuto la modifica introdotta dal d.lgs. 158/2015 incostituzionale, nella parte in cui ha ritenuto sussistente il reato di omesso versamento delle ritenute di imposta risultanti “dalla stessa dichiarazione annuale di sostituto di imposta”. La legge delega n. 23/2004 infatti delegava al legislatore la possibilità di ridurre le sanzioni previste per le fattispecie meno gravi e la possibilità di applicare sanzioni amministrative in sostituzione di sanzioni penali, ma non di ampliare il novero delle fattispecie penalmente rilevanti come invece è accaduto nel caso di specie. La Corte Costituzionale, nel dichiarare l’illegittimità costituzionale della modifica introdotta dal d.lgs. 158/2015 all’art. 10bis, ha colto anche l’occasione per specificare che “Per effetto della presente dichiarazione di illegittimità costituzionale viene ripristinato il regime vigente prima del d.lgs. n. 158 del 2015, che ha introdotto la disposizione censurata, sicché da una parte l’integrazione della fattispecie penale dell’art. 10-bis richiede che il mancato versamento da parte del sostituto, per un importo superiore alla soglia di punibilità, riguardi le ritenute certificate; dall’altra il mancato versamento delle ritenute risultanti dalla dichiarazione, ma delle quali non c’è prova del rilascio delle relative certificazioni ai sostituiti, costituisce illecito amministrativo Tributario”. Alla luce di quanto sopra esposto, il Tribunale di Torino ha rilevato che il compendio probatorio, composto unicamente dalla dichiarazione annuale di sostituto d’imposta MOD. 770/2018, e assolutamente privo di qualsiasi certificazione rilasciata dal rappresentante legale della P.F. ai sostituiti, non è idoneo a fornire la prova del reato di cui all’art. 10bis d.lgs. 74/2000. Di conseguenza il Tribunale ha assolto l’imputato perché il fatto non costituisce reato.