Corte di Cassazione Penale, Sez. 4^, 27 febbraio 2023, Sentenza n. 8476 RESPONSABILITA’ DEL DATORE DI LAVORO NELLE ORGANIZZAZIONI COMPLESSE. LA DELEGA DI FUNZIONI EX ART. 16 D. LGS. N. 81/2008 Nelle realtà d’impresa complesse la distribuzione funzionale di poteri e responsabilità in capo a diversi soggetti non è soltanto necessaria, ma dovuta per poter assicurare la corretta gestione della struttura aziendale. Se è vero che in materia di igiene e sicurezza, il datore di lavoro è il principale destinatario degli obblighi e dei doveri preventivi imposti dalla normativa antinfortunistica e il primario garante della sicurezza dei lavoratori, è altresì pacifico che in realtà imprenditoriali complesse diventa impossibile per tale soggetto adempiere personalmente a tutti gli obblighi cautelari. Nei complessi imprenditoriali la delega diventa dunque un meccanismo gestionale indispensabile e insostituibile in tutti i settori dell’attività aziendale e, in particolare, in quello della sicurezza e dell’igiene del lavoro. Ove validamente conferita, la delega di funzioni – come chiarito dalle sezioni unite penali della Corte di Cassazione, nella sentenza ThyssenKrupp (n. 38343 del 18 settembre 2014) “opera una traslazione dal delegante al delegato di poteri che sono propri del delegante medesimo”, determinando “la riscrittura della mappa dei poteri e delle responsabilità”. Il co.3 dell’art. 16 T.U.S.L sancisce l’esistenza in capo al datore di lavoro delegante di un obbligo di vigilanza in ordine al corretto espletamento da parte del delegato delle funzioni trasferite. Posto dunque che il garante originario rimane gravato da un dovere di controllo sull’operato del garante derivato, risulta decisivo definirne il perimetro. Se, da un lato, un controllo capillare e costante sull’operato del delegato svuoterebbe di concreta utilità il conferimento stesso della delega, dall’altro, la delega di funzioni non può legittimare un totale disinteresse da parte del datore di lavoro sulle mansioni trasferite. Anche dopo il conferimento della delega, residua sempre in capo al datore di lavoro delegante il dovere di alta vigilanza in ordine al corretto espletamento da parte del delegato delle funzioni trasferite. In caso di violazione di tale obbligo, il delegante potrebbe essere chiamato a rispondere penalmente per culpa in eligendo e/o culpa in vigilando. L’obbligo di vigilanza del delegante si intende assolto nel caso in cui sia stata attuata una reale attribuzione di poteri di organizzazione, gestione, controllo, l’ente abbia adottato ed efficacemente applicato un modello di gestione e controllo di cui all’art. 30, comma 4 del T.U.L.S. e sia riconosciuta al delegato l’autonomia di spesa necessaria allo svolgimento delle funzioni delegate. DELEGA DI FUNZIONI E DELEGA “GESTORIA” EX ART. 2381 CODICE CIVILE: I CHIARIMENTI DELLA CORTE DI CASSAZIONE La delega può assumere la forma di quella specificatamente prevista dall'articolo 16 T.U.S.L. o quella dall'articolo 2381 del Codice civile. Come precisato dalla Suprema Corte, “mentre nel caso della delega di funzioni contemplata dall’art. 16 del d.lgs. n. 81/2008 viene in rilievo la traslazione di alcuni poteri e doveri di natura prevenzionistica, nel caso della delega gestoria vengono in rilievo criteri di ripartizione dei ruoli e delle responsabilità tra gli amministratori in ambito societario caratterizzato da strutture più o meno articolate” (Corte di Cassazione Penale, Sez. 4^, 27 febbraio 2023, Sentenza n. 8476). Mentre nel primo caso, dunque, permane in capo al datore di lavoro delegante la responsabilità se non adempie all’obbligo di vigilanza sull'operato del delegato, nel secondo caso in capo al delegante si potrà configurare esclusivamente un dovere di verifica sulla base del flusso informativo e dell’assetto organizzativo generale nonché un potere di intervento con riferimento all’adozione di singole misure specifiche nel caso in cui venga a conoscenza di fatti pregiudizievoli, ossia di situazioni di rischio non adeguatamente governate. Infatti, in relazione alla delega gestoria, i poteri decisionali e di spesa connessi alla funzione datoriale, che fa capo ad una pluralità di soggetti, sono concentrati solo in capo ad alcuni di essi, anche quando abbiano ad oggetto la sicurezza sul lavoro. Alla luce della rilevanza di tale distinzione, con la pronuncia in esame la Suprema Corte ha annullato la condanna del datore di lavoro per l’infortunio occorso ad un lavoratore, osservando che i giudici di merito avevano mancato di verificare la natura della delega in materia di sicurezza ad uno dei consiglieri di amministrazione, e dunque di appurare se in concreto fosse avvenuto o meno il "passaggio" della posizione di garanzia. I giudici di merito avevano infatti ritenuto sussistente la responsabilità del datore di lavoro, riconducendo tale responsabilità alla violazione degli obblighi di controllo previsti in materia di delega ex art. 16 T.U.S.L. (c.d. delega di funzioni). Tuttavia il ricorrente/datore di lavoro, nella sua qualità di presidente e amministratore, sosteneva che il consiglio di amministrazione avesse delegato, nello specifico ambito della sicurezza, l'intera gestione a uno solo tra i consiglieri e che quindi la responsabilità dell'infortunio fosse ascrivibile solo a quest’ultimo. La Corte, esaminati i poteri e le attribuzioni conferite, ha concluso che nel caso di specie l’individuazione delle condotte doverose dovesse essere valutata con riferimento alla disciplina della delega gestoria, così come prevista dal Codice Civile, in contrapposizione con la delega di funzioni individuata dai giudici di merito. Inoltre, la Corte ha precisato che nel caso della delega civilistica del consiglio di amministrazione verso un consigliere, che diviene quindi anche datore di lavoro, non è richiesta la specifica indicazione nell'atto scritto del passaggio della posizione di garanzia sulla sicurezza. Infatti, il soggetto delegato è già investito della funzione datoriale e dei relativi poteri, ivi compreso quello di spesa, non rendendo necessario un esplicito riferimento a quest’ultimo. La Corte di Cassazione ha quindi annullato la sentenza di condanna, rinviando alla Corte d'Appello il compito di approfondire il contenuto della delega "ai fini della individuazione del datore di lavoro in senso prevenzionistico ed individuare così il perimetro dei doveri di controllo che residuino in capo al delegante". È importante dunque rilevare che la valutazione delle caratteristiche dell’atto di delega è necessariamente destinata a riflettersi sul contenuto della posizione di garanzia e sull’imputazione della responsabilità penale.