Riforma Cartabia e sviluppi giurisprudenziali in tema di particolare tenuità del fatto

11 Maggio 2023

In tema di particolare tenuità del fatto ex art 131-bis a seguito della riforma Cartabia, la Corte di Cassazione ha affermato che - ad opera dell’art. 1, comma 1, lett. c), n. 1, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 - acquista rilievo anche la condotta dell’imputato successiva alla commissione del reato. La condotta susseguente, tuttavia, non potrà di per sé sola rendere di particolare tenuità l’offesa.

Ed infatti, per l’applicazione dell’art. 131 – bis occorre che l’offesa sia di particolare tenuità al momento della commissione del reato, potendo essere valorizzata la condotta successiva solo nell’ambito del giudizio complessivo da effettuarsi alla stregua dei parametri di cui all’art. 133 cod. pen. (unitamente a natura, specie, mezzi, oggetto, tempo, luogo e ogni altra modalità dell’azione; gravità del danno o del pericolo; intensità del dolo o della colpa).

In altre parole, le “condotte post delictum non potranno di per sé sole rendere l’offesa di particolare tenuità – dando luogo a una esiguità sopravvenuta di un’offesa in precedenza non tenue – ma potranno essere valorizzate nel complessivo giudizio di tenuità dell’offesa, che, dovendo tener conto delle modalità della condotta (contemporanea al reato), ha come necessario e fondamentale termine di relazione il momento della commissione del fatto: la condotta contemporanea al reato e il danno o il pericolo con essa posto in essere” (Ufficio del Massimario della Corte Suprema di Cassazione).

Tale assunto è desumibile altresì dalla Relazione illustrativa della Riforma, in cui viene precisato che il legislatore delegato ha volutamente utilizzato un’espressione ampia e scarsamente selettiva – ossia “condotta susseguente al reato” – allo scopo di “non limitare la discrezionalità del giudice che, nel valorizzare le condotte post delictum, potrà […] fare affidamento su una locuzione elastica ben nota alla prassi giurisprudenziale, figurando tra i criteri di commisurazione della pena di cui all’art. 133, comma secondo, n. 3 cod. pen.”.

La sentenza Cassazione Penale, Sez. III, 2 maggio 2023 (ud. 4 aprile 2023), n. 18029, assume particolare rilevanza in quanto chiarisce il concetto di condotta susseguente al reato. Infatti, con tale pronuncia, la Corte ha affermato che rilevano, quali condotte susseguenti al reato, quelle definite dal punto di vista cronologico-temporale e che siano in grado di incidere sulla misura dell’offesa.

Ciò si verifica, non solo nel caso in cui le condotte susseguenti riducano il grado dell’offesa, come avviene per le restituzioni, il risarcimento del danno, le condotte riparatorie, le condotte di ripristino dello stato dei luoghi, l’accesso a programmi di giustizia riparativa o l’intervenuta eliminazione delle violazioni accertate dagli organi ispettivi, ma anche quando delle condotte aggravino la lesione, inizialmente “tenue”, del bene protetto. Ad ogni modo, tale elemento acquista rilievo non come esclusivo e autosufficiente indicatore di tenuità dell’offesa, bensì come ulteriore criterio, accanto a tutti quelli contemplati dall’art. 133, comma 1, cod. pen.

La sentenza in esame va considerata, dunque, di notevole importanza in quanto fornisce criteri di valutazione della condotta post delictum in relazione all’applicazione della particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis.

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