Infortuni sul lavoro: un altro caso di responsabilità del datore di lavoro

16 Maggio 2023

Si segnala una recente sentenza della Corte di Cassazione, non difforme dalle numerose pronunce già oggetto di esame da parte dell’Osservatorio 231, che confermano la crescente attenzione della giurisprudenza di merito e di legittimità sul tema della Salute e Sicurezza sul lavoro.

Con sentenza dello scorso 28 aprile, n. 17617, la Corte di Cassazione, sezione IV penale, è tornata ad affrontare il delicato tema degli infortuni sul lavoro e della connessa responsabilità del datore di lavoro.

Il caso di specie riguardava l’infortunio di un impiegato alle dipendenze di una azienda agricola che scivolava all'interno di una vasca di raccolta di acqua della profondità di circa 10 metri, trovando la morte per annegamento.

Nella sentenza, di cui sono state recentemente rese note le motivazioni, la responsabilità del Datore di lavoro è stata individuata nella mancata previsione del rischio, circostanza da sé sola sufficiente per attribuirgli la responsabilità e la connessa condanna per omicidio colposo.

Ed invero nelle motivazioni della Corte di Cassazione si legge “la mancanza di informazioni circa i pericoli mortali collegati all'invaso sia stata determinante ai fini del verificarsi dell'evento”.

Quanto al tema, prospettato dalla difesa dell’imputato, in ordine alla condotta colposa del lavoratore deceduto la Corte ha precisato, come da orientamento ormai costante che “la condotta colposa del lavoratore infortunato non possa assurgere a causa sopravvenuta, da sola sufficiente a produrre l'evento, quando sia comunque riconducibile all'area di rischio propria della lavorazione svolta: in tal senso il datore di lavoro è esonerato da responsabilità solo quando il comportamento del lavoratore presenti i caratteri dell'eccezionalità, dell'abnormità e dell'esorbitanza rispetto al procedimento lavorativo e alle direttive di organizzazione ricevute”.

E ancora, “la condotta imprudente o negligente del lavoratore, in presenza di evidenti criticità del sistema di sicurezza approntato dal datore di lavoro, non potrà mai spiegare alcuna efficacia esimente in favore dei soggetti destinatari degli obblighi di sicurezza. Ciò in quanto, tali disposizioni, secondo orientamento conforme della giurisprudenza di questa Corte, sono dirette a tutelare il lavoratore anche in ordine ad incidenti che possano derivare da sua colpa, dovendo, il datore di lavoro, prevedere ed evitare prassi di lavoro non corrette e foriere di eventuali pericoli”.

La sentenza esaminata impone una riflessione sulla necessità crescente per le società di approntare un sistema di sicurezza idoneo attraverso l’azione di un Modello di organizzazione, gestione e controllo aggiornato, procedure efficaci, attraverso la nomina di soggetti qualificati, il controllo circa il rispetto delle procedure previste, l’aggiornamento, l’informazione e la formazione del personale assunto e di chi svolge attività presso l’azienda attraverso contratti di appalto.

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