La Cassazione è tornata a pronunciarsi – con la sentenza n. 19081 del 2023 – sulla confisca per equivalente prevista dall’art. 12-bis D.Lgs. 74/2000, soffermandosi sulla possibilità di sottoporre al vincolo il conto corrente intestato ad un soggetto diverso dall’indagato, ma del quale quest’ultimo ha la disponibilità. I giudici di legittimità dopo aver ripercorso i due principali filoni giurisprudenziali – il primo che ritiene sufficiente, ai fini della confisca, la presenza di una delega ad operare senza limitazioni e il secondo che ritiene necessario valutare, oltre alla presenza di una delega ad operare senza limitazioni, ulteriori indici relativi alla libera disponibilità delle somme da parte dell’imputato – si sono uniformati a quello più rigoroso. Di conseguenza, stando alla pronuncia in esame, non sarà più possibile per i giudici di merito desumere automaticamente la libera disponibilità in capo all’imputato delle somme riposte su un conto corrente sul quale lo stesso è delegato ad operare senza limiti quantitativi. Sarà invece necessario valutare la sussistenza di atti dispositivi da parte dell’imputato sul conto corrente intestato ad un soggetto terzo, in modo da determinare la relazione (di fatto) tra l’imputato e il bene in questione.