Messa alla prova dell’ente – la giurisprudenza di merito in controtendenza

20 Giugno 2023

L’Osservatorio 231 dello Studio Morri Rossetti e Associati si è occupato a più riprese del contrasto giurisprudenziale sorto in tema di applicabilità dell’Istituto della messa alla prova all’ente ritenuto responsabile ai sensi del D.lgs. 231/2001 di un reato commesso nel proprio interesse e vantaggio.

Si sono infatti registrate nella giurisprudenza di merito decisioni contrastanti, contrapponendosi ad un gruppo di ordinanze ostative all'ammissione dell'ente alla prova (cfr. ad es. Trib. Milano, 27/3/2017; Trib. Bologna, 10/12/2020; Trib. Spoleto, 21/4/2021), altre pronunce, invece, favorevoli (Trib. Modena, 19/10/2020; Trib. Bari, 22/6/2022).

Come è noto il contrasto sorto tra la giurisprudenza di merito è stato risolto dalle Sezioni Unite con pronuncia del 27.10.2022, n. 14840, nell’ambito della quale si è chiarito che l'istituto dell'ammissione alla prova di cui all'art. 168-bis c.p., non trova applicazione con riferimento alla disciplina della responsabilità degli enti.

Nell’ambito delle motivazioni depositate dalle Sezioni Unite in data 6 aprile 2023 si legge in particolare che “Le norme relative alla messa alla prova non contengono alcun riferimento agli "enti" quali possibili soggetti destinatari di esse e neppure le norme del D.Lgs. n. 231 del 2001, sebbene introdotte antecedentemente a quelle disciplinanti l'istituto della messa alla prova per gli imputati maggiorenni, contengono agganci o richiami deponenti per l'immediata applicabilità dell'istituto di più recente introduzione agli enti. Gli artt. 34 e 35 del D.Lgs. n. 231 del 2001, infatti, nel dettare le disposizioni generali sul procedimento di accertamento e di applicazione delle sanzioni amministrative dipendenti da reato, oltre a prevedere l'osservanza delle norme specificamente dettate dal decreto, contengono un richiamo esclusivamente alle disposizioni del codice di procedura penale e alle disposizioni processuali relative all'imputato, in quanto compatibili”.

Ebbene, nonostante la recente pronuncia della Giurisprudenza di legittimità a Sezioni Unite, il Tribunale di Bari con sentenza n. 3601 del 15.06.2023 ha dichiarato di non doversi procedere nei confronti di una società per esito positivo della messa alla prova non uniformandosi legittimamente al principio di diritto espresso dalla Corte di Cassazione a Sezioni Unite.

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