L’adozione del modello organizzativo non basta: occorre la “presa in carico” del rischio specifico

21 Giugno 2023

Si segnala la sentenza n. 21704 dello scorso 22 maggio, con cui la Corte ha affermato che non è sufficiente, ai fini dell’esclusione della responsabilità dell’ente, l’adozione di un Modello Organizzativo ai sensi del d.lgs. 231/01 da parte della Società, bensì occorre dimostrare l’idoneità del Modello stesso, mediante la considerazione e la “presa in carico” del rischio specifico relativo ad ogni singola attività.

Il caso

Il caso riguarda il decesso di un lavoratore dipendente, assistente allo stabilimento di una s.r.l. durante il turno di notte, con mansioni comprensive del monitoraggio del corretto funzionamento degli impianti. Il dipendente, recatosi da solo di notte nel locale ove erano presenti gli impianti per sbloccare un macchinario, durante le operazioni è stato investito da una sostanza venefica (acido solfidrico) che ne ha causato la perdita di coscienza e la caduta a terra, ove l'uomo è stato raggiunto dai fanghi presenti nell’impianto e soffocato.

Le contestazioni

Agli imputati e alla Società sono state contestate diverse violazioni, tra cui l’omessa adozione di misure atte a controllare il rischio in caso di emergenza, la mancata informazione delle procedure da attivare, l’omesso allestimento di un impianto conforme ai requisiti di sicurezza essenziali, nonché altre violazioni contestate anche al medico della società, con specifico riferimento alla presenza, nel ciclo di lavoro, di sostanze organiche e al rilascio di gas deleteri.

La decisione della Corte

La Corte di Cassazione, innanzitutto, ha ribadito che, in relazione a reati colposi in violazione della normativa antinfortunistica, la responsabilità dell’ente si fonda sulla mancata adozione delle cautele organizzative e gestionali necessarie a prevenire la commissione dei reati, dovendo tali accorgimenti essere riportati in un documento che individui i rischi e delinei le misure atte a contrastarli (c.d. Modello Organizzativo).

Tuttavia, l’adozione di un Modello Organizzativo e di un Organismo di Vigilanza non è di per sé da sola sufficiente ad escludere la responsabilità dell’ente, occorre dimostrare altresì che “lo specifico rischio era stato considerato nel Modello organizzativo”.

In particolare, secondo la Corte, la Società si è “limitata a segnalare l'adozione del Modello sin dal 2014, evidenziandone parti in cui non emerge la 'presa in carico' del rischio specifico relativo a quella lavorazione, ma generiche indicazioni sulle dotazioni strumentali e l'aggiornamento dei requisiti minimi di sicurezza. Il che riscontra l'affermazione dei giudici territoriali per la quale la 'linea politica' dell'ente non era stata orientata all'implementazione della sicurezza”.

Nel caso in esame, la Società è stata dunque ritenuta responsabile di non aver implementato in concreto le procedure necessarie a minimizzare i rischi derivanti dall'impiego di materiale pericoloso e a controllare le caratteristiche dei locali nei quali doveva operarsi, nonché le circostanze degli interventi di manutenzione (in orario notturno e senza prevedere la presenza di altri lavoratori) e le relative procedure di emergenza. A tale scelta aziendale la Corte ha ricollegato un risparmio di spesa che consente di fondare la responsabilità amministrativa dell'ente: la s.r.l. non ha infatti previsto, tra le procedure gestionali, l'approntamento di una squadra di operai, formata e attrezzata, in grado di intervenire in ambiente di lavoro con presenza di acido solfidrico e tale mancanza ha generato la situazione di pericolo che ha dato causa all'infortunio.

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