La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 25764 del 14 giugno 2023, ha confermato la legittimità della disciplina prevista dall’art. 22 D.Lgs. 231/2001 in materia di prescrizione dell’illecito amministrativo dell’ente a seguito della realizzazione di uno dei reati presupposto. La Cassazione ha infatti ritenuto integralmente infondata la questione di legittimità costituzionale relativa all’art. 22 del D.Lgs. 231/2001 per contrasto con gli artt. 3, 24 co. 2 e 111 Cost., in ragione della irragionevolezza della differente disciplina della prescrizione prevista per gli illeciti amministrativi degli enti rispetto alla disciplina “ordinaria” prevista per i reati commessi dalle persone fisiche. Secondo i Giudici di legittimità è del tutto legittimo un regime di prescrizione differenziato rispetto a quello previsto per i reati commessi dalle persone fisiche in regione del fatto che la responsabilità dell’ente si qualifica come un tertium genus distinto e differente da quello dell’illecito penale. Di seguito si allega la sentenza della Corte di Cassazione, VI Sez., n. 25764 del 2023.