Si segnala la sentenza n. 26787 del 21 giugno 2023 con la quale la Corte di Cassazione è tornata sul tema della responsabilità 231 dell’ente a seguito della sua fusione per incorporazione. Nel merito, ai giudici di legittimità è pervenuto il ricorso presentato dai difensori di una Società a responsabilità limitata i quali eccepivano la mancata valutazione da parte del giudice di secondo grado della prova relativa all’intervenuta estinzione dell’ente a causa della sua fusione per incorporazione in altra Società. Estinzione che, se considerata, avrebbe impedito - nella ricostruzione della difesa - di pervenire a sentenza di condanna nei confronti l’ente estinto. A tal proposito la Cassazione Penale ha osservato che il principio di diritto statuito dai giudici di legittimità in ambito civilistico secondo cui “il meccanismo della fusione, tanto più se per incorporazione, determina un fenomeno (…), stante la successio in universum ius che essa comporta rispetto ai rapporti giuridici delle società preesistente in favore della nuova società ovvero della società incorporante, accostabile alla successio mortis causa” esaurisce i propri effetti in ambito prettamente civilistico, non potendosi affermare che l’estinzione dell’ente a seguito di fusione per incorporazione produce effetti analoghi al decesso dell’imputato nelle more del procedimento penale. Di conseguenza i giudici di legittimità hanno confermato la sentenza di condanna pronunciata nei due gradi di merito, a nulla rilevando l’intervenuta estinzione dell’ente a seguito di fusione per incorporazione. Ne discende che, stando alla pronuncia in esame, anche l’ente estinto per effetto di fusione per incorporazione può essere chiamato a rispondere dell'illecito amministrativo derivante da reato.