Reati fiscali – approfondimenti della Cassazione sulla falsa fatturazione

1 Agosto 2023

L’art. 2 d.lgs. 74/2000, che sanziona la falsa fatturazione, si distingue da altre norme penali tributarie per gravità della condotta e rilevanza della pena.

Come noto, questa fattispecie di reato punisce il contribuente che indichi, in una delle dichiarazioni d’imposta, passività fittizie avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti.

Ebbene, è proprio sulla nozione di altri documenti che è intervenuta la Corte di Cassazione.

Nel dettaglio la sentenza n. 32088, depositata lo scorso 25 luglio, ha precisato che gli “altri documenti” rilevanti ex art. 2 D.lgs. 74/2000, pur differenziandosi formalmente dalle fatture, devono avere, sulla base di specifiche norme tributarie, un valore probatorio analogo alle stesse.

Il fatto:

Il giudice di prime cure condannava il rappresentante legale di una società per aver esposto passività inesistenti nella dichiarazione annuale, avvalendosi di documenti per operazioni inesistenti. Si trattava, in particolare, di documenti relativi a consulenze tecniche.

Si riteneva che la società avesse esposto, nella dichiarazione, operazioni relative a consulenze tecniche mai effettuate ottenendo in tal modo un indebito vantaggio.

A seguito della conferma in Appello della sentenza di condanna, l’imputato ricorreva in Cassazione lamentando l’errata applicazione della norma, in relazione alla rilevanza di “altri documenti” diversi dalle fatture.

Il ricorso in cassazione:

Il Giudice di legittimità ha annullato la sentenza in esame e fornito spunti di notevole rilevanza sull’interpretazione della norma in materia di falsa fatturazione.

Questo il ragionamento giuridico della Corte di Cassazione.

Punto di partenza è la considerazione che l’espresso riferimento agli “altri documenti” ha lo scopo di ampliare il perimetro del delitto di frode fiscale ex art. 2, ricomprendendovi anche documentazione non qualificabile come fattura.

Tuttavia tale estensione non può comportare una violazione del principio di determinatezza in materia penale. E’ dunque necessario individuare con precisione a quali condizioni i documenti diversi dalla fattura possano costituire oggetto del reato di frode fiscale ex art. 2 D.lgs. 74/2000.

In quest’ottica, occorre anzitutto fare riferimento alla definizione data dal legislatore alla nozione di «fatture o altri documenti per operazioni inesistenti». sono tali le fatture o gli altri documenti con rilievo probatorio analogo in base alle norme tributarie.

Nello specifico, la fattura è disciplinata dall’art. 21 del D.P.R n. 633 del 1972, che ne elenca i requisiti contenutistici. Essa è un documento fiscale contenente una dichiarazione di scienza inquadrabile tra gli atti unilaterali ricettizi, avente ad oggetto fatti concernenti un rapporto già costituito.

Per la definizione degli “altri documenti” di cui all’art. 2 D.lgs. 74/2000, invece, il legislatore è ricorso al paradigma dell’analogo rilievo probatorio che la normativa tributaria attribuisce a tali documenti.

In sintesi, secondo la Suprema Corte, affinché i documenti possano assumere un valore probatorio analogo a quello della fattura in senso tecnico, “dovranno essere essi stessi fattura, la quale, infatti, può essere emessa anche sotto forma di nota, conto, parcella e simili”. È, quindi, necessario che la documentazione possieda un contenuto equipollente alla fattura vera e propria e che indichi i dati relativi alla natura, qualità, quantità dei beni/servizi, al corrispettivo, all’aliquota applicabile, alla base imponibile e all’ammontare dell’imposta.

Tali requisiti difettano nella consulenza tecnica.

La sentenza ha così inteso scongiurare un’interpretazione in malam partem dell’elemento normativo - “altri documenti” -, peraltro in contrasto con la volontà storica del legislatore: non tutti i documenti fiscali assumono rilevanza ai fini dell’integrazione del reato di frode fiscale ex art.2 D.lgs. 74/2000, ma solo quelli che, sulla base di una norma espressa, abbiano un valore probatorio analogo.

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