Sanzioni Consob e insider trading: nuove prospettive del ne bis in idem

11 Settembre 2023

Con sentenza del 6 luglio 2023, la Prima Sezione Civile della Corte d’Appello di Milano torna ad affrontare il tema dei rapporti tra giudizio penale e procedimento sanzionatorio Consob in materia di abuso di informazioni privilegiate. La pronuncia, oltre ad esporre con chiarezza l’evoluzione del principio del ne bis in idem processuale, si caratterizza per darne una lettura innovativa, volta ad ampliarne l’ambito di applicazione.

Come è noto, tale principio impone un divieto di instaurare o proseguire un procedimento penale nei confronti di un soggetto che sia giù stato assolto o condannato in via definitiva per il medesimo fatto storico. Si tratta di un principio fondamentale che, negli ultimi anni, a seguito dell’elaborazione del concetto di “materia penale” ex art. 7 CEDU, ha trovato vasta applicazione nell’ambito dei rapporti tra sanzioni penali e sanzioni amministrative irrogate dalle Autorità di mercato.

La pronuncia richiamata prende in esame tale argomento al fine di interrogarsi sull’effetto giuridico del decreto di archiviazione emanato dal Giudice per le Indagini Preliminari, sul procedimento sanzionatorio Consob ovvero nel giudizio di impugnazione dinnanzi al Giudice civile. In particolare ci si chiede se il provvedimento di archiviazione ex artt. 409, 410 c.p.p. possa precludere – in conformità al principio del ne bis in idem – l’irrogazione di sanzioni amministrative previste per il reato di insider trading ex art. 184 ss TUF, per il medesimo fatto e nei confronti dello stesso soggetto.

Il caso: la CONSOB contestava, in sede amministrativa, ad un insider la violazione degli artt. 187 bis e 187 ter d.lgs. 58/1998. Per i medesimi fatti, veniva aperto un procedimento penale, che, però, si arrestava con la richiesta di archiviazione avanzata dall’Ufficio del Pubblico Ministero e il respingimento dell’opposizione promossa dalla CONSOB. Ciononostante, il procedimento davanti all’Autorità procedeva parallelamente, sino a sfociare nella delibera di applicazione delle sanzioni amministrative ex art. 187 bis e 187 ter, ad oggi pacificamente qualificate come “sanzioni sostanzialmente penali” secondo gli Engel criteria.

È a questo punto che la Corte d’Appello di Milano, chiamata a pronunciarsi sull’impugnazione delle sanzioni promossa dal soggetto sanzionato, fornisce una lettura innovativa del principio del ne bis in idem, estendendone il perimetro applicativo.

In conformità al dettato legislativo, il “divieto di doppio giudizio” si pone come impedimento assoluto alla possibilità di perseguire e sanzionare in sede amministrativa il soggetto che, per il medesimo fatto storico, sia già stato irrevocabilmente condannato o assolto in sede penale. In questo senso, dunque, tale principio assume rilievo solo laddove sia intervenuta una pronuncia irrevocabile, che abbia accertato la responsabilità o meno del soggetto in modo definitivo.

Ebbene, è proprio sotto questo profilo che la Corte milanese compie un passo ulteriore. Sebbene il dato letterale di cui all’art. 649 c.p.p. riferisca il divieto di secondo giudizio ai soli casi di irrevocabilità della sentenza, parte della giurisprudenza ritiene applicabile il principio del ne bis in idem anche nel caso di “provvedimenti di natura decisoria”, aventi una “forza preclusiva limitata”. La Corte evidenzia, infatti, come alcune pronunce della giurisprudenza Costituzionale e di legittimità abbiano già da tempo applicato tale principio anche in presenza di provvedimenti decisori diversi da quelli indicati all’art. 649 c.p.p. In questa prospettiva, appurato che il decreto di archiviazione possiede senz’altro natura decisoria (in quanto frutto di una accurata istruttoria), esso ben può essere considerato alla stregua di un provvedimento definitivo, perlomeno fino a quando non intervengano nuovi fatti che giustifichino la riapertura delle indagini.

Del resto, chiarisce la Corte, il ne bis in idem è principio generale che innerva l’intero ordinamento, sì che “l’applicazione della regola del ne bis in idem è collegata non tanto alla diretta operatività della disposizione di cui all’art. 649 c.p.p., quanto al fatto che tale norma rappresenta l’espressione di un principio più ampio, che, anche in assenza di una sentenza irrevocabile, rende la duplicazione dello stesso procedimento incompatibile con le strutture fondanti dell’ordinamento processuale.”

Sulla base delle argomentazioni in precedenza esposte, la Corte d’Appello di Milano ha, dunque, riconosciuto effetto preclusivo anche al decreto di archiviazione emanato dal PM e, per l’effetto, ha annullato la delibera CONSOB di applicazione delle sanzioni amministrative ex artt. 187 bis, 187 ter TUF, aventi natura penale.

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