Le Società Benefit e gli adempimenti in materia di responsabilità amministrativa degli enti ex d.lgs. 231/01

14 Settembre 2023

Benefit Corporation: storia e diffusione

A partire dalla fine dello scorso decennio, alcuni Stati Federali americani hanno previsto una legislazione specifica che ha decretato la nascita e lo sviluppo delle Benefit Corporation, la cui peculiarità consiste nell’integrazione dello scopo tradizionale di natura lucrativa con lo scopo (una o più finalità) di beneficio comune.

Sulla scia di quanto avvenuto negli USA, le prime Benefit Corporation hanno iniziato a diffondersi anche in Europa. La crescente diffusione delle Società Benefit (o “SB”) ha spinto il Legislatore italiano a riconoscere lo status giuridico di tali Società, introdotto con la legge 28 dicembre 2015 n. 208 (legge di Stabilità 2016): l’Italia è infatti il primo Paese UE ad aver assegnato dignità giuridica a questa forma di impresa innovativa.

Finalità e caratteristiche delle Società Benefit

Le Società Benefit sono società che, nell’esercizio di un’attività economica, oltre allo scopo di dividerne gli utili, perseguono una o più finalità di beneficio comune nei confronti di persone, comunità, territori e ambiente, beni ed attività culturali e sociali, enti e associazioni ed ogni altro portatore di interesse.

Tali finalità devono essere contenute nell’atto costitutivo o nello statuto della società, indicate nell’ambito delle attività dell’oggetto sociale, e perseguite attraverso una gestione responsabile, sostenibile, trasparente e mirata a bilanciare, da un lato, gli interessi dei soci, dall’altro, l’effettivo perseguimento di effetti positivi o la riduzione di effetti negativi per uno o più dei suddetti ambiti.

La Società Benefit che abbia modificato l’atto costitutivo o lo statuto nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia può introdurre, accanto alla denominazione sociale, le parole “Società benefit” o l’abbreviazione “SB” e utilizzare tale denominazione nei titoli emessi, nella documentazione e nelle comunicazioni verso terzi,

A tale qualifica è connesso un innegabile valore reputazionale, tenuto conto dell’attenzione e della sensibilità sempre più crescenti da parte del mercato nei confronti delle scelte sostenibili delle imprese.

Adempimenti, obblighi e responsabilità

L’impegno assunto dalla Società Benefit comporta che gli amministratori e i dirigenti assumano la responsabilità delle loro decisioni non solo nei confronti dei soci ma anche nei confronti di soggetti terzi.

Ciò implica, fra gli altri, l’obbligo di predisporre una specifica relazione annuale sugli obiettivi perseguiti, che sia accessibile al pubblico, anche mediante la pubblicazione sul sito internet della Società e ogni altra forma utile ai fini della massimizzazione della trasparenza.

La relazione annuale deve essere allegata al bilancio e deve contenere la descrizione degli obiettivi specifici, delle modalità e delle azioni attuati per il perseguimento delle finalità di beneficio comune e delle eventuali circostanze che lo hanno impedito o rallentato, nonché una sezione dedicata alla descrizione dei nuovi obiettivi che la Società intende perseguire nell’esercizio successivo.

La relazione deve contenere inoltre la valutazione dell’impatto generato utilizzando uno standard di valutazione esterno avente le seguenti caratteristiche:

  • Esauriente e articolato nel valutare l’impatto della Società e delle sue azioni;
  • Predisposto da un ente che non sia controllato dalla società benefit o collegato alla stessa e che abbia accesso alle competenze necessarie per valutare l’impatto sociale e ambientale delle attività, utilizzando un approccio scientifico e multidisciplinare;
  • Trasparente, in quanto le informazioni che lo riguardano (tra cui i criteri utilizzati, la relativa ponderazione, il processo di modifica e aggiornamento) sono rese pubbliche.

La valutazione dell’impatto deve comprendere:

  • l’analisi del governo d’impresa in ordine al grado di trasparenza delle politiche e delle pratiche adottate dalla Società;
  • la valutazione delle relazioni con dipendenti e collaboratori in termini di retribuzioni, benefit, formazione e opportunità di crescita personale, qualità dell’ambiente di lavoro, comunicazione interna, flessibilità e sicurezza del lavoro;
  • la valutazione delle relazioni con i fornitori, con il territorio e le comunità locali, le azioni di volontariato, le donazioni, le attività culturali e sociali, ogni azione di supporto allo sviluppo locale e della propria supply chain;
  • la valutazione dell’impatto della società in materia ambientale.

Oltre a predisporre e pubblicare la relazione annuale, la Società Benefit deve individuare altresì il soggetto/i soggetti responsabili cui affidare le funzioni e i compiti volti al perseguimento delle finalità di beneficio comune, denominati “Responsabili dell’Impatto”; tale individuazione deve essere inserita in un’apposita clausola dell’atto costitutivo o dello statuto.

L’inosservanza degli obblighi citati può costituire inadempimento dei doveri imposti dalla legge e dallo statuto agli amministratori, il cui operato può essere valutato dai portatori di interesse (in primis soci e azionisti).

Le Società benefit sono inoltre soggette alle disposizioni di cui al d.lgs. 2 agosto 2007 n. 145, in materia di pubblicità ingannevole e alle disposizioni del Codice del Consumo di cui al d.lgs. 6 settembre 2005 n.206, con potere sanzionatorio da parte dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato.

Effetti in materia 231/01

Agli adempimenti e gli obblighi previsti per le Società Benefit possono senz’altro conseguire nuovi fattori di rischio nella commissione di reati-presupposto previsti dal d.lgs. 231/01 in materia di responsabilità amministrativa degli enti.

A titolo esemplificativo, le fattispecie di reato ipotizzabili sono quelle di Indebita percezione di erogazioni e truffa ai danni dello Stato (Art. 24 d.lgs. 231/01), tenuto conto delle agevolazioni, dei contributi e dell’accesso a fondi pubblici di cui le società benefit possono beneficiare, nonché di Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e abuso d’ufficio (Art. 25, d.lgs. n. 231/01), di Corruzione tra privati e istigazione alla corruzione (ad es. per raggiungere obiettivi di profitto a discapito di quelli di beneficio comune oppure per ottenere una buona valutazione d’impatto).

Possono poi configurarsi reati societari (Art. 25-ter d.lgs. 231/01), tra cui il reato di Falso in bilancio, con particolare riferimento alla relazione annuale allegata al bilancio, e di Ostacolo all’esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza nei controlli rimessi all’Autorità Garante per la Concorrenza e il Mercato, nonché reati tributari (Art. 25-quinquesdecies d.lgs.231/01), come la distruzione o l’occultamento di scritture contabili.

Nell’ipotesi di costituzione o trasformazione in Società Benefit, è opportuno dunque valutare il rischio di commissione di nuovi reati presupposto in materia 231/01 o comunque di nuove possibili modalità di realizzazione degli stessi.

Pertanto, le Società dovranno valutare la necessità di un adeguamento del Modello Organizzativo e del Codice Etico della Società a fronte della valutazione di cui sopra e un costante monitoraggio dell’adeguatezza delle misure preventive predisposte, istituendo nuovi flussi informativi all’Organismo di Vigilanza e nuovi controlli specifici per le attività che riguardano il raggiungimento degli obiettivi sociali e di sostenibilità.

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