Con sentenza n. 35314 dello scorso agosto, la Terza Sezione Penale della Corte di Cassazione, pronunciandosi sulla legittimità di un sequestro preventivo, affronta il tema della responsabilità omissiva dell’organo amministrativo collegiale in assenza di deleghe gestorie, in relazione alla commissione di reati tributari da parte dell’Ente, ribadendo i principi consolidatesi in giurisprudenza sulla posizione di garanzia degli amministratori di società. Il fatto A seguito di applicazione del sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente e di conferma in sede di riesame, l’indagato – in qualità di membro del Consiglio di Amministrazione di una società cooperativa – proponeva ricorso in Cassazione, lamentando, tra gli altri motivi, il difetto assoluto di motivazione della sussistenza del fumus commissi delicti, in relazione alla commissione dei reati ex artt. 2 e 8 del D.lgs. n. 74 del 2000. In particolare il ricorrente contestava l’attribuzione di una responsabilità da posizione, fondata esclusivamente sul ruolo di amministratore rivestito dall’imputato nell’ambito della società. La Suprema Corte dichiarava inammissibile il ricorso, ribadendo che il perimetro della posizione di garanzia degli amministratori dipende dall’assetto organizzativo della società e, dunque, dalla sussistenza o meno di una delega gestoria. La motivazione La Corte, richiamando l’art. 2392 c.c. mette in luce come la regola presente nell’ordinamento sia quella della responsabilità solidale dei membri del Consiglio di Amministrazione, sì che ciascuno di essi è da ritenersi titolare di una posizione di garanzia volta ad impedire il compimento di atti di mala gestio. Diverso, invece, il caso in cui il Consiglio di Amministrazione eserciti il potere attribuitogli dall’art. 2381 co.2 e decida di delegare le proprie attribuzioni ad un comitato esecutivo o ad uno solo dei suoi componenti: in questa ipotesi, la responsabilità degli amministratori non operativi per fatti commessi dagli organi delegati, si fonda, non sull’art. 2392, ma piuttosto sull’art. 2381 ultimo comma c.c., che pone a carico degli amministratori privi di delega un obbligo di agire informato. Infatti, i consiglieri non operativi devono ritenersi penalmente responsabili per effetto della violazione dolosa o colposa del dovere di informazione che grava sui singoli componenti, in relazione all’andamento della gestione societaria e alle operazioni più significative e che, pertanto, gli impone, in presenza di segnali di allarme, di assumere le informazioni necessarie all’impedimento di atti pregiudizievoli per la società. Dunque, ribadendo la necessità – non in discussione - di accertare l’elemento psicologico del reato, la Corte di Cassazione si esprime nel senso che “nel caso di delitto deliberato e direttamente realizzato da singoli componenti del consiglio di amministrazione, nel cui ambito non sia stata conferita alcuna specifica delega, ciascuno degli amministratori risponde a titolo di concorso per omesso impedimento dell'evento ove sia ravvisabile una violazione dolosa dello specifico obbligo di vigilanza e di controllo sull'andamento della gestione societaria derivante dalla posizione di garanzia di cui all'art. 2392 c.c.” In conclusione, dal suddetto assetto normativo, fondato sugli artt. 2392 e 2381 c.c. e volto a distinguere l'ipotesi in cui il consiglio di amministrazione operi con o senza deleghe, deriva che, a meno che l'atto non rientri nelle attribuzioni delegate al comitato esecutivo o a taluno dei suoi consiglieri, tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione sono responsabili, a titolo omissivo, per i reati commessi da uno o più amministratori.