Il MASE ha adottato la “Tabella scadenze” per l’iscrizione al Registro elettronico nazionale, per l’entrata in vigore dei nuovi modelli, per la tenuta del registro di carico e scarico e per l’emissione del Formulario di Identificazione del Rifiuto A decorrere dal 1° gennaio 2019, come noto, è stato soppresso il sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti SISTRI, sostituito con il Registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti (RENTRI). A seguito dell’abolizione del sistema SISTRI, il Decreto Ministeriale 4 aprile 2023 n. 59, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana del 31 maggio 2023, n. 126 e formalmente in vigore dal 15 giugno 2023, reca infatti la “Disciplina del sistema di tracciabilità dei rifiuti e del registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti ai sensi dell’articolo 188-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152”. Il regolamento è volto ad introdurre un nuovo sistema di tracciabilità dei rifiuti con gli adempimenti di cui agli articoli 189, 190 e 193 del D.Lgs. n. 152 del 2006, mediante l’adozione di un modello di gestione digitale per l’emissione dei formulari di identificazione del trasporto e la tenuta dei registri cronologici di carico e scarico. Il RENTRI, collocato presso la competente struttura organizzativa del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, è articolato in una sezione Anagrafica, comprensiva dei dati dei soggetti iscritti e delle informazioni relative alle specifiche autorizzazioni rilasciate agli stessi per l’esercizio di attività inerenti alla gestione dei rifiuti e in una sezione Tracciabilità, comprensiva dei dati ambientali relativi agli adempimenti di cui al Registro cronologico di carico e scarico e ai Formulari di identificazione. Tale struttura si avvale del supporto tecnico e operativo dell’Albo Nazionale Gestori Ambientali, soggetto deputato a gestire le procedure di iscrizione e ad interfacciarsi con l’utenza. I soggetti obbligati all’iscrizione al RENTRI sono: Con Decreto Direttoriale n. 97 dello scorso 22 settembre, il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica ha disciplinato le modalità operative del RENTRI, adottando la “Tabella scadenze RENTRI” contenente: a) le tempistiche per l’iscrizione al registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti (RENTRI); b) la data di entrata in vigore dei nuovi modelli; c) le date per la tenuta in formato digitale del registro di carico e scarico; d) la data per l’emissione del Formulario di Identificazione del Rifiuto (FIR) in formato digitale. Il decreto pubblicato indica le scadenze per l’iscrizione al RENTRI e per l’adozione dei nuovi modelli di Registro di carico e scarico e di Formulario di identificazione del rifiuto (FIR), prevedendo tempistiche a seconda delle diverse categorie di soggetti obbligati. I modelli di Registro e di FIR sono applicabili, a prescindere dall’obbligo di iscrizione al RENTRI. Il decreto disciplina altresì l’obbligo di tenuta del registro di carico e scarico in formato digitale per gli operatori tenuti ad iscriversi al RENTRI, nonché l’obbligo di emissione del FIR in formato digitale entro determinate scadenze.