Reati tributari. La responsabilità del Consiglio di Amministrazione nel caso in cui lo stesso operi in assenza di deleghe

13 Novembre 2023

È stato recente confermato l’orientamento prevalente in tema di responsabilità del Consiglio di Amministrazione nel caso in cui lo stesso operi in assenza di deleghe e venga commesso un reato tributario.

Nel dettaglio la sentenza della Corte di cassazione  n. 35314 /2023 ha statuito che “in tema di reati tributari (…) nel caso di delitto deliberato e direttamente realizzato da singoli componenti del consiglio di amministrazione, nel cui ambito non sia stata conferita alcuna specifica delega, ciascuno degli amministratori risponde a titolo di concorso per omesso impedimento dell'evento, ove sia ravvisabile una violazione dolosa dello specifico obbligo di vigilanza e di controllo sull'andamento della gestione societaria derivante dalla posizione di garanzia di cui all'art. 2392, cod. civ.

Il caso di specie riguardava l’impugnazione di un’ordinanza emessa in sede di riesame che confermava il sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente disposto nei confronti di un componente del Consiglio di Amministrazione di una società per i reati di cui agli artt. 2 e 8 del D.lgs. n. 74 del 2000.

Il ricorrente lamentava che gli argomenti adottati dai giudici territoriali in ordine alla responsabilità dello stesso attenevano ad un piano giuridico meramente astratto; difettando qualsiasi descrizione concreta “in ordine alla ricognizione dei presupposti di fatto relativi al collegamento tra la posizione di consigliere di amministrazione non delegato assunta dal ricorrente e la condotta omissiva allo stesso attribuita”.

Nel dichiarare il ricorso inammissibile i giudici di legittimità hanno chiarito che “secondo il consolidato orientamento di questa Corte, l'art. 2392, cod. civ., norma che regola la posizione di garanzia degli amministratori all'interno delle s.p.a., dispone che questi sono solidalmente responsabili verso la società dei danni derivanti dall'inosservanza dei doveri loro imposti dalla legge o dallo statuto, a meno che non si tratti di attribuzioni proprie del comitato esecutivo o attribuite in concreto ad uno o più di essi, così come ribadisce specificamente per il consiglio di amministrazione l'art. 2381, secondo comma, cod. civ”.

Da ciò deriva che “a meno che l'atto non rientri nelle attribuzioni delegate al comitato esecutivo o a taluno dei consiglieri che ne sono parte, tutti i componenti del consiglio di amministrazione rispondono - salvo il meccanismo di esonero contemplato dal terzo comma dell'art. 2392, cod. civ., che prevede l'esternazione e l'annotazione dell'opinione in contrasto da parte del consigliere dissenziente nonché immune da colpa - degli illeciti deliberati dal consiglio, anche se in fatto non decisi o compiuti da tutti i suoi componenti”.

Occorre dunque valutare, nelle società nelle quali è presente un Organo gestorio collegiale, se non sia più coerente conferire un’apposita delega per l’espletamento degli adempimenti tributari propri del soggetto giuridico ad un unico membro del Consiglio di Amministrazione, con lo scopo di evitare possibili duplicazioni di responsabilità al suo interno.

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