Appare di grande interesse la sentenza della Corte di Cassazione, IV Sez. Penale, del 28 dicembre 2023 n. 51455, in materia di responsabilità dell’ente in un caso di violazione delle norme antinfortunistiche e morte del lavoratore.
Il caso: secondo la ricostruzione dell'accaduto operata dai giudici di merito, e non oggetto di contestazione nell’ambito del giudizio di legittimità, i fatti riguardavano due squadre di operai addetti al taglio di piante, che dovevano procedere al disbosco di una porzione di terreno posta in pendenza.
Caratteristica del terreno era il fatto di terminare in una ripida scarpata, alla cui base era un muro di contenimento dell'altezza di 3,90 metri, realizzato con tre corsi di gabbioni in rete metallica, collocati a realizzare quattro gradoni.
Nel corso della giornata gli operai avevano eseguito il taglio degli alberi di alto fusto, senza procedere alla pulizia del terreno man mano. Un operaio era precipitato lungo il muro, investito da materiale legnoso. La gravità delle lesioni ne aveva determinato la morte.
La contestazione: I giudici di merito hanno rimproverato al datore di lavoro, di non aver "delegato ad alcuno le funzioni di addetto alla materia antinfortunistica e responsabile della sicurezza dei luoghi di lavoro", di non aver curato l'organizzazione del lavoro dei suoi dipendenti, di aver omesso "ogni controllo per il rispetto delle norme di sicurezza a tutela dell'incolumità dei propri dipendenti".
Inoltre, hanno ritenuto l'ente responsabile dell'illecito di cui al D.Lgs. n. 231 del 2001, art. 25- septies, perché, “pur avendo adottato i documenti previsti per la prevenzione dei rischi ed indicato i soggetti responsabili della loro attuazione, in concreto si era dato una struttura gestionale ed organizzativa inadeguata rispetto agli obiettivi previsti da quei documenti”.
La decisione della Corte di Cassazione:
La Corte di Cassazione, nel ritenere il ricorso dell'ente incolpato fondato, e nell’annullare la sentenza con rinvio ai Giudici di merito ha chiarito che:
- “Come è noto, la responsabilità da reato delle persone giuridiche fonda sulla colpa di organizzazione. A tal proposito, il S.C. ha precisato che la colpa di organizzazione deve intendersi in senso normativo ed è fondata sul rimprovero derivante dall'inottemperanza da parte dell'ente dell'obbligo di adottare le cautele, organizzative e gestionali, necessarie a prevenire la commissione dei reati previsti tra quelli idonei a fondare la responsabilità del soggetto collettivo, dovendo tali accorgimenti essere consacrati in un documento che individua i rischi e delinea le misure atte a contrastarli (cfr. S.U. n. 38343 del 24/04/22014, Espenhahn e altri, Rv. 261113; similmente Sez. 4, n. 29538 del 28/5/2019, Calcinoni e altri, Rv.276596)”.
- “Questa Corte condivide la ricostruzione che vuole l'illecito dell'ente essere costituito da una fattispecie complessa, della quale il reato presupposto è uno degli elementi essenziali (ex multis, Sez. 6, n. 2251 del 5.10.2010, Fenu, Rv. 248791, in motivazione; Sez. 6, n. 28299 del 10/11/2015, dep. 2016, Bonomelli e altri, Rv. 267048, in motivazione; Sez. 6, n. 49056 del 25/07/2017, P.G. e altro in proc. Brambilla e altri, Rv. 271564, in motivazione; Sez. 4, n. 32899 del 08/01/2021, Castaldo e altri, Rv. 281997, in motivazione); e ciò che fa di esso un illecito proprio dell'ente, nel senso più rigoroso imposto dall'art. 27 Cost., è l'ulteriore elemento essenziale rappresentato dalla colpa di organizzazione (in tal senso anche Sez. 6,n. 23401 del 11/11/2021, dep. 2022, Impregilo, Rv. 283437, in motivazione, per la quale "il fondamento della responsabilità dell'ente è costituito dalla "colpa di organizzazione", essendotale deficit organizzativo quello che consente la piana ed agevole imputazione all'entedell'illecito penale").
- “Del pari, questa Corte vuol ribadire che la colpa di organizzazione e l'assimilazione della stessa alla colpa, intesa quale violazione di regole cautelari, implica che la mancata adozione e l'inefficace attuazione degli specifici modelli di organizzazione e di gestione prefigurati dal legislatore rispettivamente agli artt. 6 e 7 del decreto e al D.Lgs. n. 81 del 2008, art. 30, non è un elemento costitutivo della tipicità dell'illecito dell'ente ma una circostanza atta ex lege a dimostrare che sussiste la colpa di organizzazione (alla medesima necessità si ispira l'evocazione della redazione di un documento, fatta dalle Sezioni Unite) (in tal senso anche la già citata Sez. 4, n. 32899 del 08/01/2021). Dovendosi ribadire che il verificarsi del reato non implica ex se l'inidoneità o l'inefficace attuazione del modello organizzativo che sia stato adottato dall'ente”.
- Ciò detto, va anche precisato che “il modello organizzativo non coincide con il sistema di gestione della sicurezza del lavoro incentrato sul documento di valutazione dei rischi di cui al D.Lgs. n. 81 del 2008, artt. 17,18,28 e 29. Mentre questo individua i rischi implicati dalle attività lavorative e determina le misure atte a eliminarli o ridurli, il modello di organizzazione previsto dal decreto 231 è strumento di governo del rischio di commissione di reati da parte di taluno dei soggetti previsti dall'art. 5 del decreto. Con specifico riguardo alla materia che qui occupa, il modello - nella specificazione di cui al D.Lgs. n. 81 del 2008, art. 30 - non si riduce al DVR (o al POS) ma configura un sistema aziendale preordinato (tra l'altro) al corretto adempimento delle attività di valutazione del rischio (art. 30, comma 1 lett. b). Detto altrimenti, esso delinea l'infrastruttura che permette il corretto assolvimento dei doveri prevenzionistici, discendenti dalla normativa di settore e dalla stessa valutazione dei rischi”.
- Date simili premesse è palese che “edificare la responsabilità dell'ente su condotte che sono riferibili, in astratto prima ancora che in concreto, esclusivamente alla persona fisica rappresenta un errore giuridico”.
Nel chiarire le motivazioni di tale decisione la Corte di Cassazione ha precisato che la sentenza di appello manifestava una indebita sovrapposizione di piani tra la responsabilità dell'ente e quello delle persone fisiche e che questa sovrapposizione non può che costituire un errore giuridico.