Confisca del profitto del reato in caso di dichiarazione fraudolenta

23 Gennaio 2024

Si segnala la sentenza della Corte di Cassazione, III Sezione Penale, n. 48807 del 7 dicembre 2023, in materia di confisca del profitto derivante dal reato di Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture per operazioni inesistenti.

Il caso: I giudici di merito hanno ritenuto responsabile del reato di cui all’art. 2 D.Lgs. 74/2000 il legale rappresentate di una Società, per aver annotato nelle dichiarazioni fiscali relative agli anni di imposta 2013 e 2014, elementi passivi fittizi avvalendosi di fatture per operazioni inesistenti emesse da un’Associazione.

L’istruttoria dibattimentale ha consentito di accertare che il legale rappresentante della Società aveva creato l’Associazione, della quale era stato dichiarato amministratore di fatto, al fine di ottenere un vantaggio fiscale derivante da una complessa operazione di sponsorizzazione te le due realtà economiche, rivelando di conseguenza che l’imputato era l’unico dominus dell’operazione commerciale oggetto di contestazione.

Il Tribunale di Parma aveva di conseguenza disposto la confisca della somma di € 60.400,00, successivamente rideterminata dalla Corte d’Appello di Bologna in € 49.833,00 in ragione del versamento della prima rata del piano di ammortamento concordato con l’Agenzia delle Entrate.

Il ricorso: Il legale rappresentante, per mezzo del difensore di fiducia, ha presentato ricorso in Cassazione facendo valere l’erroneo calcolo del profitto del reato sottoposto a confisca.

Il ricorrente ha evidenziato che nel corso del dibattimento era stato accertato che il profitto del reato derivante dall’operazione commerciale era stato azzerato a seguito di condotte risarcitorie poste in essere dall’imputato per mezzo dell’Associazione, a lui riconducibile, eliminando di conseguenza il danno all’Erario.

Ad opinione del ricorrente, infatti, in caso di sovrapponibilità tra persona fisica emittente delle fatture per operazioni inesistenti e persona fisica utilizzatrice di tali fatture, il risarcimento del debito tributario da parte dell’emittente dovrebbe comportare l’estinzione del debito tributario, e di conseguenza l’impossibilità di procedere alla confisca, stante l’assenza di un danno.

In secondo luogo, il ricorrente ha contestato la mancata applicazione della circostanza attenuante di cui all’art. 13-bis D. Lgs. 74/2000 in ragione dell’integrale pagamento del debito tributario da parte dell’Associazione.

La decisione della Corte di Cassazione: La Corte di Cassazione, nel ritenere il ricorso presentato dall’imputato infondato, ha chiarito che nonostante le due entità economiche siano rappresentate dalla medesima persona fisica, queste devono essere considerate due soggetti giuridici differenti, sui quali incombono distinti e autonomi obblighi fiscali.

Infatti “a nulla rileva l’identità soggettiva dell’autore del reato commesso nell’interesse di soggetti giuridici diversi, autonomi centri di imputazione delle condotte e con autonomi obblighi fiscali”.

In tal senso i giudici di legittimità hanno richiamato la costante giurisprudenza in materia di concorso di persone nei casi di emissione o utilizzazione di fatture per operazioni inesistenti disciplinato dall’art. 9 D. Lgs.74/2000 il quale, in deroga alla disciplina prevista dal codice penale in materia di concorso di persone nel reato, afferma che:

  • l'emittente di fatture per operazioni inesistenti e chi concorre con il medesimo non è punibile a titolo di concorso nel reato previsto dall'art. 2 D. Lgs. 74/2000;
  • chi si avvale di fatture per operazioni inesistenti e chi concorre con il medesimo non è punibile a titolo di concorso nel reato previsto dall'art. 8 D. Lgs. 74/2000.

Sul punto la Cassazione ha affermato che “il regime previsto dall’art. 9 del D. Lgs. 10 marzo 2000, n. 74 non trova applicazione quando l’amministratore della società che ha emesso le fatture per operazioni inesistenti coincida con il legale rappresentante della diversa società che le abbia successivamente utilizzate” (in tal senso Cass. Pen., sez. VI, n. 34021 del 29 ottobre 2020).

Ciò che rileva ad opinione degli Ermellini non è infatti la coincidenza soggettiva tra la persona fisica che emette e successivamente utilizza le fatture per operazioni inesistenti, a nulla rilevando che il legale rappresentante della società utilizzatrice e dell’associazione emittente provveda a ripianare il debito tributario della emittente, bensì la coincidenza tra i soggetti giuridici. In tale circostanza la Società e l’Associazione sono certamente soggetti giuridici distinti, seppur rappresentanti dalla medesima persona fisica, e di conseguenza rimangono titolari di obblighi fiscali distinti.

La Cassazione ha:

  • ritenuto infondato il ricorso presentato dell’imputato in quanto “non può sostenersi l’assenza di danno sulla base dell’assunto di aver pagato il debito tributario della società emittente, in quanto fondato su asserzioni generiche e non dimostrato giacché il ricorrente si limita a dire di aver dato la provvista al legale rappresentante dell’Associazione sportiva per il pagamento del debito tributario senza specificare la natura (penale e/o amministrativa) dello stesso, tenuto conto, oltre tutto, che in relazione al reato di cui all’art. 8 D. Lgs. 74/2000, non è corretto parlare di profitto venendo in rilievo semmai il prezzo del reato”;
  • confermato il mancato riconoscimento della circostanza attenuante di cui all’art. 13-bis D. Lgs. 74/2000 da parte dei giudici di merito, la quale può trovare applicazione unicamente in caso di integrale estinzione del debito.

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