In data 8 febbraio, è entrata in vigore la legge 22 gennaio 2024, n. 6 recante “Disposizioni sanzionatorie in materia di distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici e modifiche agli articoli 518-duodecies, 635 e 639 del Codice Penale”. Il provvedimento in esame sanziona, in primo luogo, chiunque “distrugge, disperde, deteriora o rende in tutto o in parte inservibili o, ove previsto, non fruibili beni culturali o paesaggistici propri o altrui”. In secondo luogo, è destinatario di sanzione “chiunque, fuori dei casi di cui al comma 1, deturpa o imbratta beni culturali o paesaggistici propri o altrui, ovvero destina i beni culturali ad un uso pregiudizievole per la loro conservazione o integrità ovvero ad un uso incompatibile con il loro carattere storico o artistico”. Nel dettaglio, la legge modifica gli articoli 518-duodecies c.p. (Distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici), 635 (Danneggiamento) e 639 (Depauperamento e imbrattamento di cose altrui) integrando – in tal modo – la tutela ai beni culturali e paesaggistici. Si precisa, sul punto, che il delitto di cui all'art. 518-duodecies c.p. è reato presupposto della responsabilità amministrativa dell’ente ai sensi dell’art. 25-septiesdecies del D.Lgs. 231/2001.