Nella recente sentenza n. 1070/2024 (depositata lo scorso 22 aprile) il Tribunale di Milano - sezione seconda penale, presenta una serie di importanti indicazioni in merito ai requisiti necessari per consentire l’operatività della funzione esimente della responsabilità amministrativa dell’ente derivante dalla preventiva adozione di un adeguato Modello Organizzativo 231. Il Tribunale – chiamato a pronunciarsi sulla responsabilità 231 della Società X.Y., imputata ex art. 25-ter D.lgs. 231/01 per non aver adottato un Modello Organizzativo idoneo a prevenire la commissione dei delitti di false comunicazioni sociali contestati agli amministratori della stessa – nella sentenza in esame, cercando di colmare le lacune lasciate dal D.lgs. 231/01, fornisce concrete istruzioni operative afferenti alla struttura e al contenuto minimo che i Modelli Organizzativi dovrebbero avere per poterli ritenere idonei a prevenire la commissione di reati e, di conseguenza, capaci di mandare esente l’ente dalla relativa responsabilità amministrativa. Considerata l’importanza e l’utilità della sentenza sia per le aziende che per i professionisti che si occupano della predisposizione del Modelli Organizzativi o che partecipano ad Organismi di Vigilanza, di seguito si vanno a riassumere, suddividendole per tematica, le indicazioni fornite dai giudici milanesi. Modello 231: la parte generale La parte generale del Modello, che individua la fisionomia strutturale e organizzativa del sistema 231 adottato dalla Società, “oltre a descrivere la configurazione giuridica societaria e i correlati organi di amministrazione e controllo che la compongono, dando atto di eventuali modificazione intercorse nel tempo”, dovrebbe contenere al suo interno: Modello 231: la parte speciale La parte speciale del Modello, la cui funzione è caratterizzata dall’individuazione delle attività maggiormente esposte al rischio reato e alla formalizzazione del contenuto delle cautele preventive alla commissione di reati, dovrebbe invece essere composta dai seguenti elementi: Tornando poi alla vicenda oggetto del procedimento penale, alla luce delle importanti indicazioni sopra riassunte, il Tribunale di Milano passa all’analisi del Modello Organizzativo di X.Y. e lo qualifica come idoneo a prevenire il reato di false comunicazioni sociali verificatosi. Diversamente, il consulente tecnico del P.M. aveva concluso per l’inidoneità del Modello Organizzativo vigente negli anni di commissione dei reati, che constava solamente della Parte Generale, in ragione principalmente di due elementi di criticità: l’assenza di un’analisi del rischio-reato e la mancanza di protocolli di comportamento. I giudici di primo grado, tuttavia, ritengono che le criticità rilevate dal consulente del P.M. siano state il frutto di un approccio più formale che sostanziale all’esame del sistema organizzativo e regolamentare della società X.Y. Infatti, seppur non confluita nel testo del Modello, l’attività di risk assessment era stata certamente posta in essere dalla società, anche per tramite del proprio OdV, come si evince da una serie di verbali dell’OdV richiamati in sentenza. Quanto poi ai protocolli di prevenzione del rischio-reato, seppur vero che il Modello, nella versione vigente all’epoca dei fatti, non contemplasse “formalmente” la parte speciale, la società aveva comunque adottato formalmente un complesso e dettagliato sistema di deleghe e livelli autorizzativi e una serie di policy di Gruppo caratterizzate dalla presenza di specifiche procedure di prevenzione dei reati, che successivamente sono confluiti in una nuova versione del Modello (ritenuta dal consulente del PM idoneo ed efficace). Pertanto, stante la valutazione positiva circa l’idoneità del Modello Organizzativo di X.Y. a prevenire reati della specie di quelli verificatisi, il Tribunale – come ultimo passaggio argomentativo della propria decisione che, lo si anticipa, ha portato all’assoluzione della società – esamina il profilo dell’eventuale elusione fraudolenta del Modello ad opera di quei soggetti aziendali dotati del potere gestorio. Sulla base delle risultanze dibattimentali, i giudici ritengono provato nel caso di specie il fenomeno del c.d. management override, che consiste in uno scenario in cui il comportamento aziendale diviene forzatamente improntato alla sistematica violazione ed aggiramento fraudolento di ogni regola e procedura e in presenza del quale qualsiasi Modello Organizzativo, seppur adeguato ed efficacemente attuato, non sarebbe in grado di evitare comportamenti elusivi e manipolatori. In conclusione, alla luce delle considerazioni svolte, il Tribunale di Milano ha assolto la società X.Y. per insussistenza dell’illecito amministrativo contestato.