Il caso Una recente pronuncia della Corte di Cassazione (Cass. 17312/2024) si è occupata di un caso di sequestro probatorio di un telefono cellulare, di cui la Procura aveva trattenuto la copia integrale dei dati, senza una selezione del materiale contenuto nel dispositivo o, quantomeno, un’indicazione di criteri di selezione e delle relative tempistiche per effettuarla da parte del Pubblico Ministero. Sequestro e restituzione dispositivo La Corte ha innanzitutto chiarito che laddove venga trattenuta una copia integrale dei dati presenti su un dispositivo sequestrato, nonostante quest’ultimo venga restituito al proprietario, ciò determina comunque la sottrazione all’interessato dell’esclusiva disponibilità delle informazioni: pertanto, anche in tal caso permane il sequestro probatorio, avente ad oggetto la copia informatica o la riproduzione su supporto cartaceo dei dati contenuti nell’archivio del dispositivo. In altre parole, la restituzione, previo trattenimento di copia, del supporto fisico di memorizzazione non comporta il venir meno del sequestro, in quanto permane, sul piano del diritto sostanziale, una perdita autonomamente valutabile per il titolare del dato. Indicazione delle specifiche informazioni oggetto di ricerca Estrarre copia dei dati informatici costituisce espressione di un’autonoma e discrezionale valutazione dell’autorità giudiziaria, e pertanto richiede che venga espressamente indicata la rilevanza probatoria di ciò che è stato acquisito e della pertinenza con gli ipotizzati reati. In proposito, la giurisprudenza aveva già chiarito che non è consentito sequestrare un bene realizzando una copia identica all’originale, con funzione meramente esplorativa, ossia volta genericamente alla ricerca di elementi di indagine, sul mero presupposto della successiva restituzione del dispositivo contenente i dati originali (Cass. 41974/2019). È stato ritenuto dunque illegittimo il sequestro ai fini probatori di un dispositivo elettronico che conduca alla indiscriminata apprensione di una massa di dati informatici, senza alcuna previa selezione di essi e comunque senza l'indicazione degli eventuali criteri di selezione (nello stesso senso, Cass. n. 6623/2020). Va precisato che, secondo la Corte, non si può comunque escluderea priori la legittimità di un sequestro probatorio di dispositivi informatici che comporti l’acquisizione indiscriminata di un’intera categoria di informazioni. Dall’altro lato, quando ciò avviene, il Pubblico Ministero è comunque tenuto ad adottare una motivazione che espliciti le ragioni per cui è necessario disporre un sequestro più esteso e omnicomprensivo, in ragione del tipo di reato per cui si procede, della condotta e del ruolo attribuiti alla persona titolare dei beni e delle difficoltà di individuare ex ante l’oggetto del sequestro (Cass. 34265/2020). Indicazione delle tempistiche di trattenimento dei dati Ancora, laddove si proceda all’estrazione di copia integrale dei dati contenuti nei dispositivi informatici, il trattenimento della totalità dei dati e delle informazioni apprese non può protrarsi a tempo indeterminato e, in ogni caso, non oltre il tempo necessario a selezionare quelli pertinenti al reato per cui si procede. Il Pubblico Ministero deve quindi predisporre un’adeguata organizzazione per compiere tale selezione nel tempo più breve possibile, soprattutto nel caso in cui i dati siano sequestrati a persone estranee al reato, e provvedere all’esito alla restituzione della copia integrale agli aventi diritto. Conclusioni In conclusione, tenuto conto delle caratteristiche tecniche dei dispositivi informatici e della loro capacità di memoria e di archiviazione altresì di dati attinenti alla sfera personale del titolare (ad es. messaggi, foto, mail), è necessario che il Pubblico Ministero esponga nel decreto di sequestro probatorio di tali dispositivi: