I modelli di prevenzione per Società e Associazioni sportive

24 Giugno 2024

Si avvicinano i termini entro i quali le Associazioni e Società Sportive dilettantistiche e le Società professionistiche dovranno adottare i Modelli organizzativi e di controllo dell’attività sportiva volti a prevenire fenomeni di violenza e discriminazione (cd. Modelli di Prevenzione Sportiva).

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Le novità introdotte dal D. Lgs. 39/2021

L’art. 16 del D. Lgs. n 39 del 28 febbraio 2021 ha imposto alle Federazioni Sportive Nazionali, alle Discipline Sportive Associate, agli Enti di Promozione Sportiva e alle Associazioni benemerite di adottare – entro 12 mesi dall’entrata in vigore del decreto – le Linee Guida per la predisposizione dei Modelli Organizzativi e di Controllo dell’attività sportiva e dei Codici di Condotta a tutela dei minori e per la prevenzione delle molestie, della violenza di genere e di ogni altro tipo di discriminazione.

A fonte della pubblicazione di tali Linee Guida è stato previsto un ulteriore termine di 12 mesi entro il quale le Associazioni e le Società Sportive dilettantistiche e le Società Sportive professionistiche devono adottare Modelli Organizzativi e di Controllo dell’attività sportiva e Codici di Condotta ad esse conformi.

A ciò si aggiunga che i regolamenti delle Federazioni sportive nazionali, delle Discipline sportive associate, degli Enti di promozione sportiva e delle Associazioni benemerite dovranno prevedere apposite sanzioni disciplinari per i tesserati che:

  1. abbiano violato i divieti di discriminazione posti dal Capo II, Titolo I, Libro III del D. Lgs. 198/2006 in materia di pari opportunità tra uomo e donna;
  2. siano stati condannati con sentenza passata in giudicato per i reati previsti dagli artt. 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quater.1, 600-quinquies, 604-bis, 604-ter, 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinques, 609-octies e 609-undecies del codice penale.

Le correlazioni con il Modello di Organizzazione Gestione e Controllo previsto dal D. Lgs. 231/2001

Un primo punto di contatto tra il Modello di Organizzazione Gestione e Controllo e gli enti sportivi è stato dettato dall’introduzione dell’art. 25-quaterdecies nel D. Lgs. 231/2001, il quale ha esteso agli enti la responsabilità per gli illeciti di frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d’azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati.

A fronte di tale modifica normativa le Società Sportive professionistiche si sono sempre di più conformate alle disposizioni previste in materia di responsabilità amministrativa degli enti, lasciando tuttavia scoperta la tutela dei minori e la prevenzione delle molestie, della violenza di genere e di ogni altro tipo di discriminazione nello svolgimento dell’attività sportiva.

Tale carenza è stata colmata dal D. Lgs. 39/2021, il cui quarto comma dell’art. 16 prevede esplicitamente che le Associazioni e Società Sportive dilettantistiche e le Società Sportive professionistiche che si sono già dotate di un Modello Organizzativo e di Gestione ai sensi del D. Lgs. 231/2001 dovranno integrarlo secondo quanto previsto dall’art. 16 stesso.

Si può notare quindi come il Modello di Organizzazione Gestione e Controllo può essere un punto di partenza per la predisposizione dei Modelli previsti dal D. Lgs. 39/2021, i quali, contrariamente a quanto previsto per la responsabilità amministrativa degli enti, hanno carattere obbligatorio, con la conseguenza che la mancata adozione dovrà essere sanzionata in via disciplinare dalle singole Federazioni.

Nonostante tale differenza sostanziale, la prassi operativa consolidatasi in ambito 231 potrà essere traslata nella predisposizione dei Modelli di Prevenzione Sportiva, i quali dovranno essere costruiti sulla base della preventiva mappatura e valutazione dei rischi.

Alla predisposizione del Modello di Prevenzione Sportiva dovrà certamente conseguire l’implementazione del Codice Etico e del sistema disciplinare della Società o dell’Associazione, o, nel caso siano già stati adottati, il loro aggiornamento.

Infine, ricalcando l’esperienza del Modello 231, dovrà essere garantito lo svolgimento di sessioni formative in favore di tutti i soggetti nei cui confronti il modello di prevenzione trova applicazione (amministratori, dipendenti, collaboratori, tesserati ed altri soggetti operanti all’interno dell’organizzazione della società) e l’individuazione di un Organismo chiamato a vigilare sul rispetto del Modello, il quale, nel caso in cui l’ente sia dotato di un Modello 231, potrà essere individuato nell’Organismo di Vigilanza.

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