La Cassazione sul rapporto tra il reato di bancarotta e il reato di riciclaggio

3 Luglio 2024

La Cassazione, con la sentenza 20152/24, a fronte del ricorso del Pubblico Ministero, è stata chiamata a pronunciarsi sulla legittimità dell’ordinanza del Tribunale del Riesame di Genova il quale aveva annullato parzialmente il provvedimento del GIP in relazione al delitto di autoriciclaggio ritenendo che il trasferimento di fondi dalla società fallita alle società beneficiarie fosse da ricondursi alla condotta distrattiva integrante il reato di bancarotta fraudolenta per il quale l’interessato era già accusato.
La Corte ha ritenuto che “per integrare il reato di autoriciclaggio non è sufficiente il mero trasferimento di somme oggetto di distrazione fallimentare a favore di imprese operative, occorrendo a tal fine un quid pluris che denoti l’attitudine dissimulatoria della condotta rispetto alla provenienza delittuosa del bene”.
Ad opinione dei giudici di legittimità, al fine di ritenere sussistente il reato di autoriciclaggio, è quindi necessario accertare la sussistenza di una condotta differente e temporalmente successiva rispetto all’azione distrattiva dei beni dalla società fallita, non essendo sufficiente il semplice trasferimento di tali somme in favore di imprese operative appartenenti al medesimo gruppo.

Il contributo è stato realizzato per la Newsletter Norme & Tributi del mese di giugno 2024 di AHK Italien dal Dipartimento Diritto Penale dell’Economia e dell’Impresa di Morri Rossetti.

La Newsletter Norme & Tributi di AHK Italien relativa al mese di giugno 2024 è disponibile qui.

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