È stato pubblicato il 3 luglio 2024 il Report della Commissione Europea relativo all’attuazione e applicazione della Direttiva UE 2019/1937 relativa alla protezione dei soggetti che segnalano violazioni del diritto dell’Unione Europea. Il Report si concentra sulla valutazione della conformità delle misure adottate dagli Stati Membri che al 17 dicembre 2023 hanno notificato il recepimento interno della Direttiva Europea. *.*.* Come è noto, in tema di sistema di segnalazione Whistleblowing, la Legge 30 novembre 2017, n. 179, recante “Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato”, ha modificato l’art. 6 D.Lgs. 231/01, introducendo nell’Ordinamento interno un sistema di gestione delle segnalazioni volto a tutelare l’integrità aziendale . A ciò a fatto seguito il D.lgs. 24/2023 “Attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell’Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali”, che ha introdotto novità significative in materia di segnalazioni di illeciti, c.d. Whistleblowing, sia nel settore privato, sia in quello pubblico. Nel settore privato la nuova disciplina ha previsto l’estensione dell’ambito soggettivo e oggettivo e ha disciplinato l’iter di gestione della segnalazione. Tra le principali caratteristiche del sistema di gestione delle segnalazioni si rinviene la previsione di una sanzione per la condotta di chi viola il dovere di riservatezza sull’identità del segnalante e quella di chi effettua con dolo o colpa grave segnalazioni che si rivelino infondate. È inoltre prevista la nullità delle misure ritorsive o discriminatorie dirette o indirette poste in essere nei confronti del segnalante per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla segnalazione e in caso di controversie successive alla presentazione della segnalazione, l'onere della prova è a carico del datore di lavoro, che è chiamato a dimostrare che gli eventuali atti discriminatori o ritorsivi sono stati adottati nei confronti del segnalante per ragioni estranee alla segnalazione stessa. Le società devono dunque procedere, in conformità con le previsioni di legge, alla redazione di apposite procedure, prevedere canali si segnalazioni idonei e conformi alle indicazioni normative, nominare, attraverso apposito atto, un Destinatario delle segnalazioni dotato di autonomia e specifiche competenze, incaricato di gestire l’iter delle segnalazioni nel rispetto delle procedure adottate. Si tratta di adempimenti che, lo si ricorda, sono obbligatori per: *.*.* Il Report prodotto dalla Commissione Europea risulta rilevante sotto due profili, in quanto: Per maggiori approfondimenti sul tema delle segnalazioni in contesti aziendali contattare l’Avv. Francesco Rubino (Francesco.Rubino@MorriRossetti.it) – Responsabile dell’Osservatorio 231, il quale ha partecipato come relatore all'evento “Forum Whistleblowing 2024”.