Abnorme il provvedimento con cui il GIP ordina l’imputazione coatta dell’ente

21 Ottobre 2024

Abstract: La Corte di Cassazione con la sentenza n. 37751 del 15 ottobre 2024 ha affermato l’abnormità del provvedimento con cui il Giudice per le Indagini Preliminari ha ordinato al Pubblico Ministero di procedere con l’imputazione coatta nei confronti dell’ente nei cui confronti lo stesso aveva già emesso decreto di archiviazione.

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Il caso: La Procura della Repubblica presso il Tribunale di Savona nell’ambito di un procedimento penale per il reato di lesioni colpose di cui all’art. 590 co. 3 c.p. commesso in violazione delle norme antinfortunistiche, ha presentato richiesta di archiviazione nei confronti del Datore di Lavoro, del Delegato del Datore di Lavoro e del Medico Competente della Società Cooperativa di Consumo Alfa.

Contestualmente la Procura della Repubblica ha disposto ex art. 58 D. Lgs. 231/2001 l’archiviazione nei confronti della Società Alfa per il reato di cui all’art. 25-septies co. 3, 6 e 7 D. Lgs. 231/2001, trasmettendo gli atti al Procuratore Generale presso la Corte d’Appello.

A fronte della richiesta di archiviazione nei confronti delle persone fisiche, la persona offesa ha presentato atto di opposizione e il GIP nel fissare udienza camerale ha disposto di darne avviso anche al difensore della Società Alfa.

In sede di udienza il difensore della Società Alfa ha precisato che la posizione dell’ente era stata definita dal Pubblico Ministero e che ne era stata data rituale comunicazione al Procuratore Generale presso la Corte d’Appello.

All’esito dell’udienza il GIP di Savona ha ordinato l’imputazione coatta nei confronti delle persone fisiche per il reato di cui all’art. 590 co. 3 c.p. e nei confronti della Società Alfa per il reato di cui all’art. 25-septies co. 3, 6 e 7 D. Lgs. 231/2001.

Il ricorso del difensore di Alfa: Il difensore di Alfa ha presentato ricorso per Cassazione avverso l’ordinanza del GIP di Savona sollevando un unico motivo relativo all’abnormità del provvedimento emesso dal GIP.

Al fine di dimostrare l’abnormità del provvedimento emesso dal GIP, il difensore della Società Alfa ha inteso richiamare le differenze tra il procedimento di archiviazione previsto per gli enti e quello previsto per le persone fisiche.

L’art. 58 D. Lgs. 231/2001 prevede un procedimento più snello e celere per l’archiviazione della notizia di reato nei confronti degli enti. Infatti, il Pubblico Ministero, nel caso in cui ritenga di non procedere con la formale contestazione dell’illecito nei confronti nell’ente, emette decreto motivato di archiviazione, trasmettendo il provvedimento al Procuratore Generale presso la Corte d'Appello. A questo punto il Procuratore Generale potrà svolgere ulteriori accertamenti ed eventualmente contestare entro sei mesi le violazioni amministrative conseguenti al reato.

Ad opinione della difesa della Società Alfa le ragioni per le quali l’ordinanza di imputazione coatta emessa dal GIP di Savona è da considerarsi abnorme sono le seguenti:

  • il GIP non ha alcun potere di sindacato sul decreto di archiviazione emesso dal Pubblico Ministero nei confronti dell’ente ex art. 58 D. Lgs. 231/2001, e
  • il D. Lgs. 231/2001 non prevede la riapertura delle indagini a seguito del decreto di archiviazione come invece è previsto per le persone fisiche all’art. 414 c.p.p.

A ciò la difesa aggiunge che il provvedimento emesso dal GIP viola il principio del ne bis in idem in quanto la posizione della Società Alfa è stata vagliata dal Pubblico Ministero, il quale ha ritenuto di emettere il decreto di archiviazione, e dal Procuratore Generale presso la Corte d’Appello, il quale ha ritenuto di non riformare la decisione assunta dal P.M.

La decisione della Corte di Cassazione: La Suprema Corte ha ritenuto ammissibile e fondato il ricorso presentato dalla difesa.

In primo luogo, i giudici di legittimità si sono soffermati sulla possibilità di presentare ricorso avverso l’ordinanza con cui il GIP ha ordinato l’imputazione coatta nei confronti della Società Alfa.

Al fine di verificare se l’ordine di imputazione coatta disposto dal GIP abbia travalicato i limiti dei poteri ad egli conferiti e di conseguenza scalfito l’autonomia dell’organo accusatorio, la Corte prende le mosse dal disposto dell’art. 58 del D. Lgs. 231/2001.

Secondo la Corte, il legislatore ha espressamente inteso attribuire al Pubblico Ministero un potere di archiviazione “diretta”, giustificato dalla particolare tipologia di responsabilità attribuita all’ente, per il quale è escluso qualsiasi vaglio giurisdizionale e intervento della persona offesa.

A ciò i giudici di legittimità aggiungono che si deve escludere qualsiasi richiamo all’art. 34 D. Lgs. 231/2001 al fine di trasporre la disciplina prevista dal codice di procedura penale in materia di archiviazione nei confronti delle persone fisiche.

Di conseguenza le considerazioni della difesa circa (i) l’assenza di legittimazione in capo al GIP a vagliare il provvedimento di archiviazione del Pubblico Ministero e (ii) l’assenza di una disposizione normativa che legittima la riapertura del procedimento nei confronti dell’ente sono da considerarsi valide e meritevoli di accoglimento.

In conclusione, dunque, la Suprema Corte ha ritenuto abnorme il provvedimento impugnato nella parte in cui impone al Pubblico Ministero di formulare l’imputazione nei confronti delle Società Alfa e ne ha quindi disposto l’annullamento senza rinvio.

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