Nella recente sentenza n. 35362 depositata lo scorso 20 settembre, la Cassazione si è espressa sul tema del profitto da reato confiscabile all’ente ex art. 19 D.lgs. 231/01, in un caso di responsabilità per reati di riciclaggio compiuti dall’amministratore unico della società. Nel caso di specie, i giudici di legittimità sono stati chiamati ad esprimersi in relazione al ricorso presentato dalla società indagata per l’illecito amministrativo di cui all’art. 25 octies D.lgs. 231/01, avverso l’ordinanza del Tribunale del riesame di Trieste, che aveva parzialmente confermato il sequestro preventivo disposto dal G.i.p. su somme di denaro trovate nella disponibilità della società e considerate – per equivalente – il profitto del reato presupposto di riciclaggio. Tra i motivi di ricorso, i legali dell’ente hanno contestato la sussistenza dei presupposti per la confisca nei confronti dell’ente regolata dall’art. 19 D.lgs. 231/01. Le somme di provenienza illecita ricevute dalla società – spiega il ricorrente – sono state impiegate per adempiere alle obbligazioni assunte nei confronti dell’amministrazione finanziaria e non potrebbero, perciò, assumere la natura e la consistenza del profitto che dovrebbe costituire oggetto del sequestro finalizzato alla confisca. Secondo la Corte, tuttavia, tale ricostruzione colliderebbe con la realtà economico finanziaria, poiché la disponibilità delle somme conseguita dalla società grazie alle condotte criminose poste in essere dall’amministratore ha certamente incrementato il patrimonio sociale, così garantendo la presenza di provviste economiche utilizzate per adempiere le proprie obbligazioni tributarie. Il vantaggio, in tal caso, sarebbe consistito nella possibilità per l’ente di evitare il rischio di iniziative esecutive o di liquidazione giudiziale, nonché il pericolo di essere posto fuori dal mercato. “La valutazione dell’esistenza del profitto – conclude la Cassazione, rigettando il ricorso – va condotta considerando il momento del reimpiego, che attribuisce alla società un sicuro incremento patrimoniale, la cui destinazione non rileva per escludere il profitto realizzato in precedenza”.