Si segnala l’interessante ordinanza con cui il Tribunale di Biella, accogliendo l’eccezione di nullità per indeterminatezza e genericità del capo d’imputazione sollevata dalla difesa dell’ente imputato ex D.lgs. 231/01, ha dichiarato nullo il decreto di citazione a giudizio. Il provvedimento assume particolare rilievo tra le pronunce in materia di responsabilità amministrativa degli enti in quanto chiarisce che l’imputazione a carico dell’ente non deve limitarsi al richiamo del solo reato presupposto e all’individuazione dei profili di interesse e vantaggio teleologicamente connessi alla commissione del reato stesso, dovendo invece specificare anche i profili di “colpa di organizzazione” che, nel caso concreto, hanno agevolato la realizzazione del fatto criminoso. Il Tribunale, infatti, non condivide l’assunto del Pubblico Ministero, secondo cui non sarebbe onere dell’accusa provare ed indicare la colpa di organizzazione, spettando invece alla difesa la prova dell’adozione e dell’efficace attuazione del Modello organizzativo. L’erroneo ragionamento della pubblica accusa non terrebbe conto – a parere del Tribunale – innanzitutto del fatto che la Suprema Corte abbia qualificato la colpa di organizzazione quale “elemento che attiene alla tipicità dell’illecito amministrativo dell’ente” (Cass. Sez. 4, n. 18413 del 15/2/2022). In secondo luogo, non sarebbe nemmeno condivisibile l’ulteriore argomento della Procura che poggia sulla coincidenza tra colpa di organizzazione e mancata adozione o inefficace attuazione del Modello organizzativo, arrivando a concludere che se l’ente non produce il Modello o non ne prova l’efficace attuazione sarebbe “ex se” provata la colpa di organizzazione, mentre se offre tale prova, l’ente andrebbe assolto. Così non è a parere del Tribunale perché, come ricorda anche la giurisprudenza di legittimità, “ai fini della configurabilità della responsabilità da reato degli enti, non sono “ex se” sufficienti la mancanza o l’inidoneità degli specifici modelli di organizzazione ovvero la loro inefficace attuazione, essendo necessaria la dimostrazione della “colpa di organizzazione”, che caratterizza la tipicità dell’illecito amministrativo ed è distinta dalla colpa degli autori del reato” (Cass. Sez. 4, sentenza n. 21704 del 28/03/2023). In altri termini, secondo il Giudice, la mancata adozione del Modello o la sua inefficace attuazione non è un elemento del fatto tipico, ma un elemento di prova della colpa di organizzazione. L’accusa, dunque, nel capo di imputazione ha l’onere di indicare quale profilo di colpa viene addebitato all’ente. In mancanza – come avvenuto nel caso di specie – il fatto enunciato dall’accusa è carente, in quanto non consente all’ente di conoscere i tratti essenziali dell’illecito amministrativo contestatogli e per questa ragione il capo di imputazione è da ritenersi nullo.