L'importanza del Modello 231 per l'esclusione della responsabilità dell'ente

7 Gennaio 2025

La Corte di Cassazione penale, sezione IV, con una recente sentenza si è espressa sul tema della responsabilità dell’ente ex D.lgs. 231/2001 e dell’importanza del Modello 231 ai fini della esclusione della responsabilità (sentenza 02/08/2024 n.31665).

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Il caso:

Il Giudice di primo grado aveva condannato una società, ritenuta l'ipotesi di cui al co. 2 dell'art. 12 D.Lgs. 231/2001, alla sanzione pecuniaria di Euro 150.000,00.

Il Tribunale aveva ritenuto integrato l'illecito di cui all' art. 25-septies D.Lgs. 8 giugno 2001 n. 231 in relazione all' art. 589 c.p., affermando la responsabilità dell’ente per omicidio colposo occorso ad alcuni lavoratori e commesso con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro.

Anche la Corte d’Appello di Roma confermava la sentenza in materia di responsabilità per l'illecito amministrativo dell'ente.

La decisione della Corte di cassazione:

Nell’annullare senza rinvio la sentenza di condanna, la Corte di Cassazione ha chiarito che la società coinvolta e il suo Consiglio di Amministrazione “avevano adottato un modello organizzativo atto a prevenire anche il rischio che poi si è tragicamente concretizzato con la morte dei tecnicie che i soggetti apicali avevano anche operato affinché le prescrizioni organizzative fossero adempiute.

Ed invero “l'ente risponde per fatto proprio e per scongiurare addebiti di responsabilità oggettiva - deve essere verificata una "colpa di organizzazione" dell'ente, dimostrandosi che non sono stati predisposti accorgimenti preventivi idonei a evitare la commissione di reati del tipo di quello realizzato”.

E ancora: “in un caso come quello che ci occupa, occorre evidenziare che, il modello organizzativo esisteva, il rischio verificatosi era individuato in specifici documenti resi noti al personale, il documento era comunque atto a prevenire il tipo di rischio poi concretizzatosi”.

Accanto a ciò la Corte ha evidenziato come, nel caso esaminato, fosse emersa l'esiguità del risparmio di spesa derivante dall'omissione delle cautele dovute atta ad assumere rilevanza per escludere la sussistenza del requisito oggettivo del vantaggio di cui all'art. 5 d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, a condizione che la violazione si inscriva in un contesto di generale osservanza delle norme antinfortunistiche da parte dell'impresa.

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