L’applicabilità dell’art. 131 bis c.p. alla responsabilità da reato degli enti: la Cassazione torna a fare il punto

30 Gennaio 2025

Con sentenza del 10 luglio 2024 n. 37237, depositata in data 10 ottobre 2024, la Corte di Cassazione è tornata ad occuparsi dell’applicabilità della causa di non punibilità di cui all’art. 131 bis c.p. alla responsabilità da reato degli enti disciplinata dal D.lgs. 231/2001.

A seguito infatti dell’assoluzione per particolare tenuità del fatto disposta dal Tribunale di Sassari sia nei confronti della persona fisica, giudicata rea di aver commesso il reato di cui all’art. 256 del D.lgs. 152/2006, sia verso l’Ente ritenuto responsabile della violazione di cui all’art. 25 undecies del D.lgs. 231/2001, avevano proposto ricorso le rispettive difese.

Alla base dei ricorsi proposti, la mancata assoluzione in formula piena, perché il fatto non è previsto dalla legge come reato - certamente più favorevole per gli imputati – asserita sulla base della riconducibilità della condotta degli imputati non al reato ambientale sopra richiamato quando all’illecito amministrativo di cui all’art. 258 D.lgs. 152/2006.

Ciò premesso, aldilà del merito della corretta qualificazione della condotta degli imputati, la sentenza in epigrafe ha fornito l’occasione alla Corte di Legittimità per tornare sulla tematica relativa alla possibilità di applicare la causa di non punibilità di cui all’art. 131 bis c.p. anche agli enti.

A tal proposito, due sono i temi fondamentali della sentenza in commento: l’autonomia della responsabilità da reato degli enti di cui all’art. 8 D.lgs. 231/2001 e l’applicabilità della richiamata causa di non punibilità anche agli enti.

In merito al primo punto, la Corte ha ribadito che l’assoluzione per non punibilità ex art. 131 bis c.p. dell’imputato, autore materiale del reato presupposto, non comporta né l’estensione automatica di tale pronuncia all’ente né tantomeno l’impossibilità di applicare una sanzione amministrativa per l’Ente. E tale assunto in considerazione, come argomenta la Corte, della “differenza esistente tra i due tipi di responsabilità e della natura autonoma della responsabilità dell’ente rispetto a quella penale della persona fisica che ponga in essere un reato presupposto. Tale autonomia esclude che l’eventuale applicazione all’agente della causa di non punibilità per la particolare tenuità del fatto impedisca di applicare all’ente la sanzione amministrativa dovendo egualmente il giudice procedure con un autonomo accertamento della responsabilità amministrativa della persona giuridica nel cui interesse o vantaggio l’illecito fu commesso.”

Alla base di tale assunto, la Corte, citando l’orientamento giurisprudenziale precedente ormai cristallizzato, pone l’interpretazione sistematico – teleologica dell’art. 8 D.lgs. 231/2001.

Secondo la giurisprudenza maggioritaria infatti, la norma citata esprimerebbe un principio generale di autonomia di responsabilità dell’ente la cui sussistenza peraltro vede nella commissione di un reato da parte di una persona fisica “solo un presupposto, ma non già l'intera sua concretizzazione”. (Cass. Pen. n. 1420/2020)

Le responsabilità del singolo agente e quella dell’Ente rimarrebbero dunque sempre su due piani distinti e l’eventuale assoluzione del primo per particolare tenuità del fatto non andrebbe ad intaccare l’esito del giudizio di accertamento riguardante l’ente.

La Corte poi, nella pronuncia in esame, fa un passo in più evidenziando non appena l’autonomia della responsabilità degli enti rispetto alla responsabilità delle persone fisiche autori del reato presupposto ma altresì l’inapplicabilità della causa di non punibilità di cui all’art. 131 bis c.p. agli illeciti amministrativi commessi dagli enti.

Il nocciolo dunque della questione è ancor prima dell’estensione all’ente della causa di non punibilità applicata alla persona fisica all’esito del giudizio: il quesito riguarda l’applicabilità all’ente dell’art. 131 bis c.p.

Sul punto la Suprema Corte risulta granitica.

Ritiene la Cassazione che gli elementi costitutivi dell’art. 131 bis c.p. non possano essere accertati in relazione alla responsabilità dell’ente la cui verifica riguarda unicamente la sussistenza di una colpa in organizzazione. Secondo la Corte dunque, sarebbe impossibile accertare gli indici di cui alla richiamata causa di non punibilità (offesa di particolare tenuità, modalità della condotta, non abitualità del comportamento), riconducibili unicamente alla commissione di un reato, anche nei confronti di una persona giuridica la cui responsabilità infatti non è penale ma qualifica, come ampiamente riconosciuto, un tertium genus.

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