RENTRI: gli obblighi per gli operatori e i riflessi sul sistema 231

14 Febbraio 2025

È scaduto ieri, 13 febbraio 2025, il primo termine per l’iscrizione al RENTRI rivolto a circa 70 mila operatori professionali e grandi produttori di rifiuti.

Il RENTRI (Registro Elettronico Nazionale per la Tracciabilità dei Rifiuti) è uno strumento fondamentale per la gestione e il controllo dei rifiuti in Italia. Introdotto dal D.M. 59/2023 con l’obiettivo di migliorare la trasparenza e l’efficienza del sistema di tracciabilità dei rifiuti, consente di monitorare i flussi di rifiuti prodotti e gestiti sul territorio nazionale. Attraverso un sistema informatizzato, il RENTRI raccoglie dati dettagliati sui rifiuti, dalla produzione allo smaltimento, garantendo un controllo rigoroso e preciso delle operazioni.

Gli operatori a cui si applica la scadenza del 13 febbraio sono quelli rientranti nelle seguenti categorie:

  • impianti di recupero e smaltimento di rifiuti,
  • trasportatori e intermediari di rifiuti,
  • imprese con più di 50 dipendenti che producono rifiuti pericolosi oppure rifiuti non pericolosi derivanti da lavorazioni industriali, artigianali e dal trattamento di rifiuti, acque e fumi.

Da ieri, dunque, questi soggetti sono tenuti ad utilizzare i nuovi modelli digitali dei registri di carico e scarico, ricorrendo ai propri sistemi gestionali o ai servizi di supporto messi a disposizione dal RENTRI.

Inoltre, i produttori di rifiuti sono tenuti ad emettere i FIR in formato cartaceo utilizzando il nuovo modello e la vidimazione digitale. I trasportatori, invece, devono restituire ai produttori la copia completa del FIR in formato cartaceo.

Sempre a partire dal 13 febbraio, peraltro, tutti gli operatori non rientranti nelle categorie sopra indicate, anche non iscritti al RENTRI, devono utilizzare i nuovi modelli cartacei dei Formulari di identificazione dei rifiuti che devono essere vidimati digitalmente e tenere il registro di carico e scarico in formato cartaceo con il nuovo modello vidimato presso la CCIAA.

Il nuovo formulario, che per ora rimane ancora cartaceo per tutti gli operatori, seppur vidimato tramite il portale, diventerà invece digitale dal 13 febbraio 2026, ma solo per gli iscritti al RENTRI.

L’omessa o irregolare iscrizione al RENTRI comporterà l’applicazione di sanzioni amministrative da 500 a 2.000 Euro per i rifiuti non pericolosi e da 1.000 a 3.000 per quelli pericolosi. Resta salva la possibilità di ottenere la riduzione a 1/3 della sanzione in caso di iscrizione al Registro entro 60 giorni dalla scadenza del termine di legge.

All’omessa o incompleta trasmissione dei dati nei tempi e nei modi previsti potrà conseguire, invece, l’applicazione della sanzione amministrativa da 500 a 1.000 Euro per i rifiuti non pericolosi e da 1.000 a 3.000 euro per i rifiuti pericolosi.

L’entrata in vigore del RENTRI e gli obblighi introdotti dal DM 59/2023 hanno un impatto significativo sul Modello 231, che dovrà essere aggiornato per includere le nuove disposizioni adottate dall’azienda nei processi di gestione dei rifiuti e contare su procedure adeguate per il rispetto degli obblighi del RENTRI.

Fondamentale risulterà inoltre la formazione del personale sui nuovi adempimenti.

Gli OdV, dal loro lato, dovranno prevedere specifiche verifiche volte ad accertare conformità e adeguatezza del nuovo sistema di gestione dei rifiuti.

In conclusione, l’operatività del RENTRI rappresenta un passo importante verso una gestione più trasparente e efficiente dei rifiuti in Italia, ma impone anche nuovi obblighi e responsabilità per gli operatori del settore, che non potranno essere ignorati se si vogliono evitare le pesanti conseguenze penali ed amministrative che ne potrebbero derivare.   

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