Con sentenza del 28 febbraio 2025, n. 8369, la V sezione penale della Corte di Cassazione ha affrontato il tema della responsabilità amministrativa degli enti, ai sensi del d.lgs. 231/2001 chiarendo che: è richiesta la citazione diretta a giudizio anche per l’illecito amministrativo dipendente da reato (quello a carico dell’ente), quando tale rito sia previsto per il reato presupposto commesso dalla persona fisica. In altri termini in caso di reati per i quali è prevista la citazione diretta a giudizio, tale modalità processuale può essere utilizzata anche per contestare l’illecito amministrativo all’ente. Il Tribunale aveva invece dichiarato la nullità del decreto di citazione diretta, ritenendo necessaria la richiesta di rinvio a giudizio per il solo soggetto giuridico dal momento che manca nell’art. 59 D.lgs. 231/2001 un diretto rinvio alla disciplina della citazione diretta. Tale mancanza è stata valutata dalla Corte di Cassazione nei termini di una dimenticanza del Legislatore. Tali conclusioni sono in linea con il principio di trattazione unitaria dei 2 procedimenti per ragioni di economia processuale: (i) quello nei confronti dell’autore materiale del fatto (autore del reato presupposto) e (ii) il procedimento per la valutazione della responsabilità amministrativa dell’ente dipendente da reato.