Con sentenza del 9.04.2019, n. 30634 la Suprema Corte di Cassazione, in ossequio all’orientamento giurisprudenziale più recente ha precisato che "In tema di responsabilità da reato delle persone giuridiche, la richiesta di rinvio a giudizio nei confronti dell'ente, in quanto atto di contestazione dell'illecito, interrompe, per il solo fatto della sua emissione, la prescrizione e ne sospende il decorso dei termini fino al passaggio in giudicato della sentenza che definisce il giudizio, ai sensi del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, art. 59, e art. 22, commi 2 e 4" (Cassazione penale, sezione IV, 9/04/2019, n. 30634).