Con recente pronuncia la Suprema Corte di Cassazione, in linea con il costante orientamento della giurisprudenza di merito e di legittimità, ha chiarito che: “In tema di prevenzione antinfortunistica, perché la condotta colposa del lavoratore possa ritenersi abnorme e idonea ad escludere il nesso di causalità tra la condotta del datore di lavoro e l'evento lesivo, è necessario non tanto che essa sia imprevedibile, quanto, piuttosto, che sia tale da attivare un rischio eccentrico o esorbitante dalla sfera di rischio governata dal soggetto titolare della posizione di garanzia (Cassazione penale sez. IV, 24/04/2019, n. 35934).