Responsabilità dell’ente – delega di funzioni – conferimento dell’incarico

Con sentenza n. 47822/2019 la Suprema Corte di Cassazione ha chiarito la differenza tra delega di funzioni e conferimento dell’incarico: “A differenza della delega che comporta il subentro del delegato nella posizione di garanzia che fa capo al delegante a condizione che il relativo atto di delega sia espresso, inequivoco e certo ed investa persona tecnicamente capace, dotata delle necessarie cognizioni tecniche e dei relativi poteri decisionali e di intervento fermo restando, comunque, l'obbligo di vigilanza sul corretto esercizio della delega (Sez. 4, n. 39158 del 18/01/2013 - dep. 23/09/2013, Zugno e altri, Rv. 256878), il conferimento dell'incarico mantiene, invece, inalterati i poteri così come gli obblighi gravanti sul titolare della posizione di garanzia che risponde in prima persona dell'inosservanza degli obblighi connessi alla carica, comunque derivanti dal mancato esercizio dei relativi doveri di controllo delle attività demandate ai terzi.

Come già affermato da questa Corte, l'amministratore di diritto di una società risponde, infatti, del reato di gestione non autorizzata di rifiuti anche nel caso in cui la gestione societaria sia, di fatto, svolta da terzi, gravando sul primo, quale legale rappresentante, i doveri positivi di vigilanza e di controllo sulla corretta gestione della medesima società in virtù della carica ricoperta (Cass. pen., sez. III, 31.05.2019, n. 47822).

 

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