Responsabilità dell’ente – infortuni sul lavoro - interesse e vantaggio

Con sentenza 16598/2019 la sezione IV della Corte di Cassazione ha ribadito la distinzione esistente tra i concetti normativi di interesse e di vantaggio dell’ente su cui si era già espressa la medesima sezione.

In particolare i Giudici di legittimità hanno chiarito che “si tratta di concetti "giuridicamente diversi, che possono essere alternativamente presenti, sì da giustificare comunque la responsabilità dell'ente, come reso palese dall'uso della congiunzione "o" da parte del legislatore nel D.Lgs. n. 231 del 2001, art. 5, e come è desumibile, da un punto di vista sistematico, dal D.Lgs. n. 231 del 2001, art. 12, comma 1, lett. a), laddove si prevede una riduzione della sanzione pecuniaria nel caso in cui l'autore ha commesso il reato "nell'interesse proprio o di terzi" e "l'ente non ne ha ricavato un vantaggio o ne ha ricavato un vantaggio minimo", il che implica astrattamente che il reato può essere commesso nell'interesse dell'ente, senza procurargli in concreto alcun vantaggio (sez. 4, n. 2544 del 17/12/2015, dep. 21/1/2016, Gastoldi ed altri).

Con l'ulteriore precisazione che il concetto di interesse attiene ad una valutazione ex ante rispetto alla commissione del reato presupposto, mentre il concetto di vantaggio implica l'effettivo conseguimento dello stesso a seguito della consumazione del reato, e, dunque, si basa su una valutazione ex post.

Si è poi precisato, dopo aver affermato il carattere alternativo delle due ipotesi, che il requisito dell'interesse dell'ente ricorre quando la persona fisica, pur non volendo il verificarsi dell'evento morte o lesioni del lavoratore, ha consapevolmente agito allo scopo di far conseguire un'utilità alla persona giuridica; ciò accade, per esempio, quando la mancata adozione delle cautele antinfortunistiche risulti essere l'esito, non di una semplice sottovalutazione dei rischi o di una cattiva considerazione delle misure di prevenzione necessarie, ma di una scelta finalisticamente orientata a risparmiare sui costi d'impresa; pur non volendo - dunque - (quale opzione dolosa) il verificarsi dell'infortunio in danno del lavoratore, l'autore del reato ha consapevolmente violato la normativa cautelare allo scopo di soddisfare un interesse dell'ente (ad esempio, far ottenere alla società un risparmio sui costi in materia di prevenzione).

Ricorre, invece, il requisito del vantaggio per l'ente quando la persona fisica, agendo per conto dell'ente, anche in questo caso, ovviamente, non volendo il verificarsi dell'evento morte o lesioni del lavoratore, ha violato sistematicamente le norme prevenzionali e, dunque, ha realizzato una politica d'impresa disattenta alla materia della sicurezza sul lavoro, consentendo una riduzione dei costi ed un contenimento della spesa con conseguente massimizzazione del profitto" (Sez. 4, n. 31210 del 19/05/2016, dep. 20/07/2016)” (Cassazione penale, sez. IV, 24/01/2019, n.16598).

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