La IV sezione della Corte di Cassazione in tema di responsabilità degli enti derivante da reati colposi di evento in violazione della normativa antinfortunistica, ha chiarito che “la sottovalutazione sistematica dei va considerata chiaro sintomo di scelte imprenditoriali volte ad ottenere risparmi sui costi a dispetto degli obblighi di sicurezza gravanti sull'imprenditore a tutela della salute dei lavoratori”. Si è inoltre precisato che “il ‘risparmiò si consegue anche riducendo i tempi di lavorazione e non solo gli investimenti per l'acquisto di strumenti cautelativi o per lo svolgimento di corsi di formazione dei dipendenti. Sicchè anche laddove i presidi collettivi ed individuali siano presenti e conformi alla normativa che ne regola le caratteristiche, anche laddove i lavoratori siano stati correttamente formati, ma poi le lavorazioni in concreto si svolgano senza prevedere l'applicazione ed il controllo dell'utilizzo degli strumenti in dotazione, al fine di conseguire il risultato di una riduzione dei tempi, si realizza quell'intento di far perseguire alla persona giuridica un'utilità, descritto dalla norma incriminatrice, come interesse”. Fattispecie in cui a seguito di un infortunio sul lavoro la Corte ha ritenuto esente da censure la sentenza di merito che condannava la società nonostante i lavoratori fossero stati correttamente formati e i presidi collettivi ed individuali fossero presenti e conformi alla normativa di riferimento, atteso che le lavorazioni si svolgevano senza prevedere l'applicazione degli strumenti in dotazione, per ridurre i tempi di lavoro. (Cassazione penale, sez. IV, 24/01/2019, n.16598).