Responsabilità dell’ente – interesse e vantaggio dell’ente – obbligo di motivazione

Con sentenza del 27 novembre 2019 n. 49775 la Suprema Corte di Cassazione, sezione IV penale, ha annullato il provvedimento emesso dai giudici di merito che avevano ritenuto sussistente la responsabilità amministrativa dell’ente ai sensi dell’art. 25-septies, comma 3, D.lgs. 231/2001 non ritenendo provato l’interesse e vantaggio dell’ente.

Nel provvedimento in esame si legge invero “la sentenza impugnata si appalesa del tutto lacunosa, non essendo stato in alcun modo argomentato in che cosa sarebbe esattamente consistito l'"interesse" o il "vantaggio" della società perseguito attraverso la condotta criminosa, se non con un sommario rinvio alla motivazione della sentenza di primo grado (la quale a sua volta, a pag. 16, si limita a un breve accenno a un non meglio precisato risparmio sui tempi di lavoro e sulle spese di smaltimento del bitume non conforme all'ordine).

Orbene, è noto che, in tema di responsabilità degli enti derivante da reati colposi di evento in violazione della normativa antinfortunistica, i criteri di imputazione oggettiva rappresentati dall'interesse e dal vantaggio, da riferire entrambi alla condotta del soggetto agente e non all'evento, ricorrono, rispettivamente, il primo, quando l'autore del reato abbia violato la normativa cautelare con il consapevole intento di conseguire un risparmio di spesa per l'ente, indipendentemente dal suo effettivo raggiungimento, e, il secondo, qualora l'autore del reato abbia violato sistematicamente le norme antinfortunistiche, ricavandone oggettivamente un qualche vantaggio per l'ente, sotto forma di risparmio di spesa o di massimizzazione della produzione, indipendentemente dalla volontà di ottenere il vantaggio stesso (Sez. 4, Sentenza n. 38363 del 23/05/2018, Consorzio Melinda, Rv. 274320); ma nella specie, nè l'uno, nè l'altro criterio di imputazione risultano osservati”.

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