Responsabilità dell’ente – truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche - principio del "ne bis in idem"

Con sentenza n. 35462 del 2.07.2019 la seconda sezione penale della Corte di Cassazione ha ribadito che “in tema di responsabilità amministrativa degli enti per l'illecito di cui all'art. 24 D.lgs. 231/2001 non sussiste violazione del principio del "ne bis in idem" nel caso in cui l'ente venga condannato, in sede penale, alle relative sanzioni amministrative con contestuale confisca per equivalente dei suoi beni in misura pari al profitto conseguito e, in sede contabile, al risarcimento del danno erariale, in quanto tali provvedimenti, pur avendo carattere sanzionatorio, perseguono differenti finalità. Invero, mentre la confisca viene imposta nell'interesse collettivo e con funzione socialpreventiva, la condanna al risarcimento del danno persegue l'effetto di reintegrare il patrimonio dell'ente pubblico, depauperato dalla condotta criminosa accertata in sede penale. Infatti, i provvedimenti adottati nelle due distinte sedi giudiziarie hanno natura giuridica differente: la condanna al risarcimento dei danni per responsabilità contabile non è sanzione penale, nemmeno considerata nella sua accezione sostanziale, perché persegue finalità recuperatoria e non ha il carattere afflittivo coessenziale alla pena".  (cfr. sul punto, Sez. I, sentenza n. 39874 del 06/06/2018 dep. 04/09/2018).

Nella medesima pronuncia si è anche chiarito che “la giurisdizione penale e la giurisdizione contabile sono reciprocamente autonome anche in caso di azione di responsabilità derivante da un medesimo fatto di reato”.

(Fattispecie in tema di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche in cui la Corte dei Conti-sez. giurisdizionale di Catanzaro, con sentenza n. 188/2014 pronunciata in epoca antecedente alla decisione della Corte di Appello che condannava l’imputato, aveva escluso la responsabilità contabile e il danno erariale. L’imputato lamentava pertanto un contrasto fra la sentenza oggetto del presente ricorso e il giudicato contabile, pur essendo identico l'oggetto).

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